Errata quantificazione dei costi della manodopera rispetto alla percentuale indicata

Roberto Fusco
22 Giugno 2020

L'indicazione numerica dei costi della manodopera che non corrisponde al valore percentuale indicato non può essere modificata in sede di verifica di anomalia dell'offerta. L'esatta individuazione in termini assoluti dei costi della manodopera e delle maestranze impiegate è immodificabile, poiché detti valori costituiscono i parametri per i controlli di congruità e di adeguatezza da parte della commissione di gara.

La controversia attiene ai limiti della modificabilità dei costi della manodopera in esito al procedimento per la loro verifica ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di specie il disciplinare di gara prevede che i costi della manodopera debbano essere indicati calcolandoli sull'importo “contrattuale” (ovvero l'importo posto a base d'asta depurato dei soli oneri di sicurezza) e non sulla base dell'importo offerto dal concorrente. L'indicazione deve avvenire sotto forma di percentuale “del - % in cifre” e deve essere altresì fornita una tabella giustificativa dei relativi costi.

L'operatore economico aggiudicatario, in sede di chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante per la discrasia riscontrata tra il valore percentuale dichiarato e il dato contenuto nella tabella allegata, ammette di aver calcolato il costo della manodopera in percentuale rispetto all'importo dell'appalto ridotto (degli oneri della sicurezza e) del ribasso offerto e, conseguentemente, provvede a rettificarne il valore parametrandolo all'importo posto a base d'asta (al netto del ribasso offerto).

Secondo il Collegio tale rettifica costituisce un'inammissibile modifica dell'offerta economica operata in palese violazione del principio di immodificabilità della stessa; variazione che non può essere legittimata dalla circostanza che la percentuale di incidenza della manodopera rispetto al valore contrattuale dell'appalto non sia stata cambiata.

L'indicazione sintetica dell'incidenza del costo della manodopera, espressa in percentuale, non può prescindere dall'esatta individuazione in termini assoluti dei costi della manodopera e delle maestranze impiegate, poiché detti valori costituiscono i parametri per i controlli di congruità e di adeguatezza da parte della commissione di gara.

Ne consegue che tale modifica dell'indicazione del valore del costo della manodopera non possa rientrare nei casi in cui la giurisprudenza, in sede di verifica dell'anomalia, legittima le giustificazioni sopravvenute a condizione che resti ferma l'entità dell'offerta economica (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4680).

Infatti, qualora l'offerta economica sia variata nel suo importo finale all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, essa va esclusa, in quanto ottenuta modificando l'offerta formulata ab initio.

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