Sul computo delle ferie dei lavoratori nella quantificazione dei costi di manodopera

23 Giugno 2020

La possibilità di concentrare le ferie dei dipendenti nei periodi in cui non è richiesta la loro prestazione lavorativa in relazione alla natura del servizio da svolgere, è fonte di risparmi di spesa che possono abbattere il costo complessivo della manodopera. Ancorché godute nei periodi di pausa, le ferie rappresentano un onere che incide sul costo del personale la cui durata si estende nell'arco di tutte le annualità dell'appalto. Tali risparmi non possono tuttavia essere computati includendo anche le giornate di ferie e festività pregresse, poiché si finirebbe per non considerare fra gli oneri destinati al pagamento delle maestranze la retribuzione che il datore di lavoro deve corrispondere per le giornate di ferie e festività pregresse.

Il caso. A seguito di una procedura di gara indetta dall'Amministrazione Comunale per l'affidamento delle attività ausiliarie nei nidi e nelle scuole d'infanzia, la seconda classificata, ricorreva dinanzi al giudice amministrativo per contestare l'illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto a favore della controinteressata in quanto avrebbe illegittimamente superato il vaglio della verifica di anomalia. In particolare, i motivi riguardavano le singole voci di costo di cui non veniva specificata la rilevanza inficiante sul complesso dell'offerta la cui attendibilità come è noto deve essere vagliata alla luce di una valutazione complessiva e sintetica basata su un'analisi delle macro voci di spesa.

La tesi sostenuta dalla ricorrente. La ricorrente lamentava per quel che qui rileva, che alcuni costi non sarebbero stati correttamente stimati. In particolare, riteneva che nelle giustificazioni presentate il numero di ore effettive di lavoro previsto dalle tabelle ministeriali sarebbe stato artatamente elevato. L'incremento, in particolare, sarebbe dovuto alla mancata considerazione nel calcolo delle ore effettive di lavoro della maggior parte di giorni di ferie e festività pregresse; e ciò in ragione del fatto che il servizio non era volto in maniera continuativa sui 12 mesi ma prevedeva dei periodi di inattività già calendarizzati nei quali i lavoratori concentravano quasi tutte le ferie maturate durate l'anno, eliminando così i costi di sostituzione del personale.

La ricorrente contestava la legittimità di tale operazione asserendo che, ancorché godute nei periodi di pausa, le ferie rappresentano un onere che incide sul costo del personale generato dalla commessa la cui durata si estende nell'arco di tutte le annualità dell'appalto.

La soluzione del TAR Toscana. Il Collegio, richiamando diversi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato ha premesso che “il costo medio orario riferito a ciascun livello retributivo, recato dalle periodiche tabelle ministeriali, indica il costo dell'ora lavorativa effettiva, comprensiva dei costi di sostituzione che il datore di lavoro deve sopportare per malattia, ferie, permessi, assenteismo (fra le tante Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016 n. 4989). In conclusione, il giudice amministrativo ha affermato che in linea di principio, la possibilità di concentrare le ferie dei dipendenti nei periodi in cui non è richiesta la loro prestazione lavorativa in relazione alla natura del servizio da svolgere, è fonte di risparmi di spesa che possono abbattere il costo complessivo della manodopera. Tuttavia, ciò non comporterebbe che tali risparmi possano essere computati includendo nel monte delle ore effettivamente lavorate anche le giornate di ferie e festività pregresse, poiché in tal modo si finirebbe per non considerare fra gli oneri finanziari destinati al pagamento delle maestranze la retribuzione che il datore di lavoro deve corrispondere per le giornate di ferie e festività pregresse. Sicché, il giudice amministrativo ha ritenuto che nei casi come quello in esame, il divisore contrattuale previsto dalle tabelle ministeriali non possa essere indebitamente aumentato, salvo poi verificare se l'eventuale scarto fra il costo del personale indicato dalla impresa e quello tabellare rientri nei limiti del risparmio conseguito per il mancato esborso dei costi di sostituzione.

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