Tempestiva la notifica eseguita tra le ore 21 e le 24 dell'ultimo giorno utile
24 Giugno 2020
Così ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 12224/29, depositata il 22 giugno.
La Corte d'Appello dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da un cittadino ucraino avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status id rifugiato, la protezione sussidiaria e umanitaria. Avverso il provvedimento propone ricorso in Cassazione il richiedente lamentando che la sentenza impugnata è stata resa in violazione degli artt. 702-quater c.p.c. e art. 16-septies d.l. n. 179/2012 e 147 c.p.c. poiché la Corte territoriale non ha tenuto conto che deve ritenersi tempestiva la notifica dell'appello avvenuta dopo le 21 dell'ultimo giorno utile, posto che la consegna fuori orario non impedisce la legale ed effettiva conoscenza dell'atto e la costituzione del rapporto processuale.
La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che la Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. (Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |