Tempestiva la notifica eseguita tra le ore 21 e le 24 dell'ultimo giorno utile

Redazione scientifica
24 Giugno 2020

Posta l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che la notifica telematica eseguita dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, deve ritenersi tempestiva la notifica dell'appello eseguita telematicamente alle ore 23.49.52 dell'ultimo giorno utile per la proposizione del gravame.

Così ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 12224/29, depositata il 22 giugno.

La Corte d'Appello dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da un cittadino ucraino avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status id rifugiato, la protezione sussidiaria e umanitaria. Avverso il provvedimento propone ricorso in Cassazione il richiedente lamentando che la sentenza impugnata è stata resa in violazione degli artt. 702-quater c.p.c. e art. 16-septies d.l. n. 179/2012 e 147 c.p.c. poiché la Corte territoriale non ha tenuto conto che deve ritenersi tempestiva la notifica dell'appello avvenuta dopo le 21 dell'ultimo giorno utile, posto che la consegna fuori orario non impedisce la legale ed effettiva conoscenza dell'atto e la costituzione del rapporto processuale.

La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che la Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
La Corte ha evidenziato che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 c.p.c.), nella prima parte del D.L. n. 179 del 2012, censurato art. 16-septies allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica».
Solo in virtù di detta esigenza si giustifica la fictio iuris secondo cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Tuttavia, non è giustificabile anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa.
Dunque, alla stregua della dichiarata illegittimità costituzionale, nel caso di specie deve ritenersi tempestiva la notifica dell'appello eseguita telematicamente alle ore 23.49.52 dell'ultimo giorno utile per la proposizione del gravame.
Chiarito questo, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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