Sull'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso gli atti di gara suddivisa in più lotti

24 Giugno 2020

In tema di procedure di affidamento suddivise in più lotti, l'ammissibilità del ricorso cumulativo previsto dall'art. 120, co. 11-bis, c.p.a., è subordinata all'articolazione, nell'impugnazione, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni.

Il caso. Il Tribunale rigetta il ricorso proposto da un operatore economico avverso la delibera di aggiudicazione di tre lotti della gara indetta per la redazione delle Carte ostacoli di tipo A e tipo B degli aeroporti totalmente privi di cartografia, nonché nell'aggiornamento delle Carte ostacoli tipo A e tipo B per gli aeroporti dotati di cartografia obsoleta.

I requisiti di ammissibilità del ricorso cumulativo ex art. 120, co. 11-bis, c.p.a. Il T.A.R. ritiene infondata la censura proposta avverso la mancata esclusione dell'aggiudicataria che, in tesi, avrebbe formulato un'offerta anomala, perché insostenibile economicamente e caratterizzata da una sottostima del costo del personale. La sentenza contiene delle importanti precisazioni in merito alle condizioni di ammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 120, co. 11-bis, c.p.a., laddove è stabilito che nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo soltanto se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto. Il Tribunale si pronuncia sulle condizioni di ammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 120, co. 11-bis, c.p.a., precisando che la disposizione è diretta a garantire l'omogeneità del ricorso e ad evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato. La disposizione, prosegue la sentenza, non rappresenta altro che la codificazione di un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso gli atti della gara suddivisa in più lotti è subordinata all'articolazione, nell'impugnazione, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad es. il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. È solo in questa situazione, precisa il Tribunale, che si verifica un'identità di causa petendi e un'articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria e che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che ricorrano le condizioni previste dall'art. 120, co. 11-bis, c.p.a., per la proposizione del ricorso cumulativo, dal momento che i motivi di ricorso sono volti, da un lato, a censurare il giudizio di non anomalia delle offerte presentate per i tre lotti e, dall'altro, a contestare i giudizi tecnici di valutazione dell'offerta, così che la contestazione degli aspetti che avrebbero giustificato l'esclusione dalla gara dell'operatore aggiudicatario li riguarda tutti in egual modo, così come pure può ritenersi per le censure relative alla supposta ipervalutazione di alcuni aspetti dell'offerta tecnica, anch'esse proposte in relazione a ciascun lotto.

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