Inapplicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto al reato di resistenza a pubblico ufficiale: la questione alla Consulta
25 Giugno 2020
Va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, come convertito con modificazioni nella l. 8 agosto 2019, n. 77, nella parte in cui, modificando l'art. 131-bis, comma 2, c.p., prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di cui all'art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, per violazione degli artt. 3, 25 comma 2, 27, commi 1 e 3, 77 Cost.
È quanto ha ritenuto la sezione penale della Tribunale di Torre Annunziata, con la ordinanza n. 2681/19 del 16 giugno 2020.
Rissa, “male interpretata”. Nel caso di specie, un giovane coinvolto in una rissa, raggiunto dalle forze dell'ordine, ha iniziato ad inveire contro gli agenti, aggredendoli ed insultandoli fino ad essere trasportato in caserma. Secondo la difesa, l'arrestato si sarebbe reso autore delle violenze contro gli agenti siccome costoro, anziché prendersela con la controparte della rissa (assunto il responsabile del litigio), avrebbero - ingiustamente ed esclusivamente - concentrato l'attenzione contenitiva nei suoi confronti. In occasione del giudizio direttissimo celebrato in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) - domandato il rito abbreviato - il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli indici-criteri della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento richiesti dall'art. 131-bis c.p., tanto ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ivi prevista.
Particolare tenuità del fatto: causa di non punibilità inibita. Nondimeno, il Tribunale ha osservato come l'applicazione della causa di non punibilità richiamata al caso concreto fosse preclusa dalla previsione dell'art. 131-bis, comma 2, c.p., come modificato da ultimo dall'art. 16, comma 1, lett. b) del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n. 77, nella parte in cui prevede che «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità ... nei casi di cui agli articoli ... 337 ... quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». Ebbene, secondo il Tribunale, la disposizione, ostando - in radice - alla possibilità che il giudice consideri l'offesa arrecata in concreto da un fatto-reato sussumibile nella fattispecie inter alia di cui all'art. 337 c.p., avrebbe introdotto una presunzione assoluta di non particolare tenuità dell'offesa ulteriore rispetto a quelle già previste al comma 2 dell'art. 131-bis c.p., allorché tale reato sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale (resta ferma, dunque, la possibilità di tale configurazione nel caso di incaricato di pubblico servizio).
Presunzione assoluta illegittima: è questione di legittimità costituzionale. In altri termini – nelle parole del Tribunale – «con tale disposizione il legislatore ha inteso privare il giudice di ogni margine di discrezionalità nella valutazione dell'offesa, impedendogli, sempre e in ogni caso, di ritenere di particolare tenuità l'offesa arrecata dal delitto di cui all'art. 337 c.p., commesso nei confronti di un pubblico ufficiale, in ogni sua possibile modalità concreta di manifestazione». Data la rilevanza della norma nel caso esaminato, il Tribunale ha dunque ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. b), cit. nella parte in cui, modificando l'art. 131-bis, comma 2, c.p., prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di cui all'art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Nell'opinione del giudice a quo, invero la previsione risulterebbe lesiva, in primo luogo, dell'art. 77 Cost., a fronte dell'assunto superamento dei limiti di emendabilità del decreto legge ad opera della legge di conversione (i.e., in estrema sintesi, la legge di conversione si sarebbe eccessivamente defilata dal contenuto originario del decreto legge a monte). Il Tribunale ha altresì ritenuto che la presunzione assoluta di non particolare tenuità dell'offesa nel caso di delitto di resistenza a pubblico ufficiale, prevista dall'art. 131-bis, comma 2, c.p., risulti contraria ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), di responsabilità per il fatto e personalità della responsabilità penale (artt. 25, comma 2 e 27, comma 1, Cost.) e della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.). |