Giustizia per una figlia dimenticata dal padre
30 Giugno 2020
La vicenda. Madre e figlia hanno citato in giudizio il padre, affinché venisse pronunciata la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da entrambe a causa della privazione della figura paterna e della collaborazione genitoriale nella crescita della minore. Il padre, benché informato della nascita della bambina, ha mostrato da sempre un totale disinteresse per la minore, omettendo anche di riconoscerla sino all'esame del DNA. Tale riconoscimento non è però stato sufficiente per creare e coltivare una relazione genitoriale, essendosi l'uomo limitato ad adempiere esclusivamente e in minima parte gli oneri economici di mantenimento. A causa di detta situazione, la figlia ha vissuto un particolare stato di sofferenza per il quale ha seguito un percorso di psicoterapia. La madre lamenta invece un danno non patrimoniale, individuabile nell'aver sempre provveduto in via esclusiva la figlia, rinunciando altresì a perseguire qualunque altro obiettivo per affermarsi sul piano lavorativo e personale. Il Tribunale ha accolto le istanze della madre e della figlia, riconoscendo ad entrambe la lesione di diritti costituzionalmente garantiti e calibrando la condanna al risarcimento sulla scorta delle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. La figura dell'illecito endofamiliare. La fattispecie in esame è da tempo inclusa, dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di illecito endofamiliare, che comprende tutte le ipotesi in cui, nell'ambito di relazioni familiari, si realizzino lesioni ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in conseguenza di una violazione dei doveri familiari. Infatti, i diritti inviolabili della persona rimangono tali anche in tale ambito familiare, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire il presupposto di una responsabilità aquilana. In particolare, il disinteresse del genitore nei confronti del figlio costituisce, non solo, una grave violazione degli obblighi genitoriali, così come sanciti dalle norme codicistiche, che prevedono il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, di crescere in una famiglia e di mantenere rapporti significativi, ma anche la violazione del diritto ad essere educato e mantenuto così come inteso nel più ampio significato desumibile dalla lettura coordinata degli articoli 2 e 30 della Costituzione; Sussiste un diritto del figlio di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, che è di primario rilievo nella costruzione sviluppo dell'equilibrio psico fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione del riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Tali profili integrano infatti il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Tutto quanto detto è oltre modo rafforzato anche da svariate fonti sovranazionali tra cui la convenzione di New York del 20.11.89 sui diritti del fanciullo, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tutte le fonti sopra citate viene riconosciuto al bambino il diritto alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, il suo diritto inviolabile al rispetto della vita privata e familiare, il divieto di discriminazioni per i figli nati fuori dal matrimonio e il diritto del figlio di essere amato, assistito dai genitori, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per i genitori e i figli di godere della reciproca relazione, con continuità e assiduità. In conclusione, il disinteresse del genitore, oltre a costituire una grave violazione degli obblighi genitoriali come sopra descritti, incidendo su beni fondamentali, integra anche un illecito civile e consente un'autonoma azione risarcitoria ai sensi dell'articolo 2059 c.c.. Onere della prova e prescrizione. Dalle relazioni mediche allegate agli atti e dalle testimonianze assunte il Tribunale ha ritenuto che poteva considerarsi provato, mediante un meccanismo presuntivo, come la condotta gravemente omissiva del convenuto abbia determinato, fin dalla nascita della figlia, senza soluzione di continuità, un grave stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva, oltre che sotto il profilo della negazione dello status sociale conseguente. Conseguentemente si è così determinata, secondo il Tribunale, una lesione di carattere irreversibile, con riferimento ad entrambe le sfere sopra descritte, del diritto di natura costituzionale della figlia. In tale condotta omissiva del padre, inoltre, è configurabile un fatto illecito permanente, il cui comportamento, oltre a produrre l'evento dannoso, lo continua ad alimentare per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro. Questa fattispecie pertanto è caratterizzata dal perdurare nel tempo del comportamento lesivo e dal suo non esaurirsi in uno actu perficitur (come invece accade in un illecito istantaneo con effetti permanenti) e la prescrizione di conseguenza ricomincia di correre ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento del danno sorge in modo continuo, via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non è esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica. Il danno non patrimoniale della madre. Nella causa di specie la madre ha fatto richiesta di risarcimento danno non patrimoniale nei confronti del padre per essersi fatta carico in modo esclusivo dalla nascita della cura della figlia. In precedenti occasioni anche altri Tribunali hanno riconosciuto la sussistenza di un danno endofamiliare subito dal genitore che abbia provveduto in via esclusiva le esigenze della prole, ovvero per colui che vi abbia provveduto senza poter condividere con l'altro genitore il ruolo educativo, di crescita e di accudimento. Infatti l'art. 30 Cost., il quale sancisce il diritto e dovere dei genitori mantenere istruire educare i figli, fa riferimento ad entrambi i genitori come soggetti obbligati e pertanto configura un obbligo reciproco la cui violazione cagiona non solo al figlio, ma anche al genitore che da solo abbia accudito la prole, un danno non patrimoniale. In tale condotta, pertanto, può ravvisarsi la violazione di un diritto costituzionalmente garantito e, come tale, risarcibile secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.. Il diritto del genitore assume quindi il rango di diritto fondamentale della persona e l'art. 30 Cost., riferendosi ad entrambi genitori come soggetti obbligati a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, fa sorgere un obbligo reciproco, che, in quanto connesso alla procreazione, è naturalmente, strutturalmente condiviso. Argomento a favore di tale interpretazione potrà trarsi anche dall'art. 709-ter c.p.c. secondo il quale, nell'ambito delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore e ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il giudice può anche disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro. Benché tale fattispecie appaia più improntata a tutelare il diritto di ciascun genitore a godere del rapporto con il figlio, piuttosto che il diritto alla collaborazione, si può ritenere che il legislatore, nel complesso e delicato rapporto di filiazione, abbia inteso attribuire una rilevanza giuridica anche la relazione tra i genitori. Tutto quanto premesso vi è sicuramente un ampliamento della responsabilità civile a quelle che potrebbero apparire come aspettative, ma in tal caso detto ampliamento appare giustificato dalla configurabilità di una posizione giuridica complessa, caratterizzata, oltre che da obblighi nei confronti del figlio, anche dai diritti nei confronti dell'altro genitore, la cui condotta non può ritenersi svincolata da un obbligo di solidarietà e di rispetto della dignità personale. In conclusione, si deve quindi ritenere che, nello svolgersi del percorso evolutivo della materia di filiazione, il principio della bigenitorialità, diretto ad assicurare un pari ruolo ai genitori, può consentire anche di configurare un diritto fondamentale del genitore alla partecipazione attiva, da parte dell'altro genitore, nel processo educativo, di crescita e di assistenza della prole e che la sua violazione costituisca una fonte di responsabilità civile.
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