I limiti della revoca del testamento olografo
01 Luglio 2020
Al caso concreto al vaglio della Corte non è applicabile il precedente di questa Corte (Cass. n. 3636/2004) a mente del quale colui il quale - avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie - si trovi nell'impossibilità di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Quanto alla revoca del testamento viene in gioco la previsione di cui all'art. 681 c.c., la quale prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. L'art. 681 c.c. disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate; tale disposizione non tratta della possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. Ciò è consentito solo nei limiti in cui (cfr. Cass. n. 1260/1987) la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate La formulazione letterale dell'art. 681 c.c. impone di dover aderire, pur nella consapevolezza della non unanimità dei consensi che la soluzione riscuote in dottrina, alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall'art. 684 c.c., dovendosi quindi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate. Non ignora la Corte come di recente sia intervenuta Cass. n. 8031/2019 che ha affermato che la cancellazione del testamento disciplinata dall'art. 684 c.c., si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione, che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce del citato art. 684 c.c., quale revoca tacita del detto testamento, così che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso (con tale arresto si è ritenuto di innovare rispetto alla più risalente contraria giurisprudenza di questa Corte, costituita da Cass. n. 3505/1958). Nella fattispecie non vi è prova alcuna della distruzione ovvero della cancellazione volontarie dell'olografo da parte del testatore, posto che solo in presenza di tali condotte potrebbe rinvenirsi quella concludenza comportamentale che implica a mente del più recente arresto la revoca della revoca. Nè infine vale invocare che il mancato reperimento dell'originale impedirebbe la pubblicazione del testamento contenente la revoca espressa, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2651/1970) la pubblicazione del testamento olografo va intesa come atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva e concreta esecuzione e non costituisce un requisito della efficacia del testamento. Ne deriva che la mancata pubblicazione non rileva nella vicenda in esame, non avendo i convenuti chiesto l'esecuzione del secondo testamento, ma essendosi semplicemente limitati a farne valere l'efficacia, nella parte in cui ha disposto la revoca del primo testamento e quindi la perdita della qualità di erede in capo all'attrice (cfr. anche Cass. n. 645/1956). Il ricorso è stato pertanto essere rigettato. |