Spese ordinarie e straordinarie per i figli
02 Luglio 2020
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dal coniuge in forza delle intese intercorse in sede di divorzio congiunto in merito alla ripartizione delle spese straordinarie della prole, il verbale sottoscritto fra le parti supera quanto eventualmente previsto nei più recenti protocolli?
Quando si sottoscrivono accordi di separazione e/o divorzio non è inusuale l'insorgenza di successive controversie in cui si disputa sulla natura delle spese che un coniuge vuole vedersi rimborsate dopo averle anticipate nell'interesse dei figli. Per questo è intervenuta in passato la giurisprudenza che ha operato una distinzione tra le spese ordinarie, cioè quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore e che sarebbero già incluse nell'assegno di mantenimento, da quelle straordinarie (o extra assegno) che sono invece costituite dagli «esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori» (Cass. civ., n. 7672/1999; Cass. civ., n. 6201/2009; Cass. civ.n. 23411/2009). Per prevenire ulteriormente il contenzioso, molti Tribunali negli anni a seguire si sono poi premurati di stipulare dei protocolli d'intesa tra Foro, Avvocatura e associazioni rappresentative, con lo scopo di creare dei veri e propri elenchi o almeno delle linee guida chiare e a cui riferirsi nel dubbio per la qualificazione e la distinzione delle spese ordinarie e straordinarie. Il Protocollo si propone solo di fornire a tutti gli operatori del diritto uno strumento di natura deflattiva del contenzioso, determinando con chiarezza e in via preventiva le tipologie di costi cui sono tenuti a contribuire entrambi i genitori i quali, tuttavia, ben possono discostarsene definendo di comune accordo un assetto differente sulle spese. Il Protocollo può, infatti, considerarsi un “accordo convenzionalmente obbligatorio” ma solo per chi vi aderisce restando sempre salva e comunque prevalente l'autonomia negoziale delle parti che ben potrebbero, come nel caso in esame, decidere concordemente di derogarvi. In altre parole, se nel verbale di divorzio le parti si sono accordate per qualificare come “straordinaria” una spesa che secondo le linee guida del Protocollo sarebbe, invece, da considerarsi inclusa nell'assegno ritengo che debba ritenersi efficace e vincolante la pattuizione intercorsa. Il Giudice, quindi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dal coniuge in forza delle intese intercorse in sede di divorzio congiunto in merito alla ripartizione delle spese straordinarie della prole, non potrà certo considerare il Protocollo ai fini della decisione dovendo invece verificare e dare valore alle intese trasfuse espressamente nel verbale. Le linee guida del Protocollo potranno rappresentare, invece, un criterio guida per il Giudice in caso di contenzioso tra le parti sulle spese extra solo laddove quest'ultime nulla abbiamo concertato al riguardo o non vi sia stata un'indicazione analitica di quelli che debbono considerarsi costi straordinari. Sul punto non si riscontrano precedenti giurisprudenziali ma il principio è facilmente desumibile anche da quanto riportato nel preambolo delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare elaborato dal C.N.F. il 29.11.2017: «a solo fine di scongiurare le controversie in materia è fatto, in ogni caso, espresso invito alle parti ….di riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione e/o divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie , con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole».
|