Lei non sapeva che lui non voleva figli: matrimonio nullo solo per il Tribunale ecclesiastico
03 Luglio 2020
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11633/20, depositata il 16 giugno. La Corte d'Appello di Milano rigettava la domanda di delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto tra l'attore e la convenuta. Secondo la sentenza, non era stata dimostrata la conoscenza o conoscibilità da parte della donna circa la convinzione del marito di escludere l'indissolubilità del matrimonio o la possibilità di avere figli, rilevando dunque d'ufficio la contrarietà all'ordine pubblico. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi per aver la Corte territoriale escluso la possibilità di delibazione della sentenza ecclesiastica, non essendosi la parte convenuta opposta all'accoglimento della domanda, nel presupposto della mancata deduzione di un'eccezione in senso stretto. La Suprema Corte ricorda che il principio di ordine pubblico italiano oggetto della controversia attiene alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Il giudice è dunque tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione di uno dei bona matrimonii da parte dell'altro coniuge, con piena autonomia rispetto al processo canonico. La relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo eventualmente acquisiti. L'apprezzamento in fatto svolto dalla Corte di merito risulta sottratto al sindaco di legittimità siccome sorretto da motivazione adeguata. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.
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