Lieve modifica al costo della manodopera in sede di giustificazioni

06 Luglio 2020

Qualora una ditta, in sede di giustificazioni, abbia lievemente modificato l'ammontare del costo della manodopera, tale attività configura una modifica dell'offerta?

Qualora una ditta, in sede di giustificazioni, abbia lievemente modificato l'ammontare del costo della manodopera, tale attività configura una modifica dell'offerta?

Non si configura la violazione del principio di immodificabilità delle offerte nell'ipotesi in cui la ditta aggiudicataria di un appalto abbia, in sede di giustificazioni, apportato una lieve modifica all'importo relativo al costo della manodopera.

Ciò sul rilievo che tale principio, sancito dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. si riferisce – a ben vedere – alle dichiarazioni negoziali di volontà e non alle mere dichiarazioni di scienza, quale è la indicazione (nell'ambito dell'offerta economica) del costo della manodopera, finalizzata alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali ex art. 97, comma 6, del Codice, “con il limite della radicale modificazione della composizione dell'offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l'equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni)”; sicché, la lieve modifica, in sede di giustificazioni presentate nel procedimento di verifica dell'anomalia, del costo della manodopera indicato nell'offerta economica dell'aggiudicataria non concreta una modifica dell'offerta economica, poiché sia il costo originario che quello successivamente rettificato rispettano entrambi i minimi tabellari del costo della manodopera (non essendo ciò in contestazione) e non risulta violata in tal modo la par condicio dei concorrenti, rimanendo immutato il ribasso offerto sull'importo a base d'asta (Cfr. TAR Puglia – Lecce, Sez. III, 1° giugno 2020, n. 570).