Memorie difensive e note di udienza: quando devono ritenersi inammissibili?

Paolo Provenzano
07 Luglio 2020

I depositi effettuati oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile sono da considerarsi tardivi e il deposito di note di udienza è alternativo alla discussione da remoto.

Le ragioni di interesse.

Il TAR Lombardia ha, sotto due autonomi profili, ritenuto inammissibili due scritti difensivi (una memoria difensiva e delle note di udienza) depositate, rispettivamente, dall'Amministrazione resistente e dalla parte ricorrente.

Sull'inammissibilità delle memorie depositate dopo le ore 12:00. Il TAR Lombardia ha anzitutto ritenuto inammissibile la memoria depositata dall'Amministrazione resistente dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile, ritenuta, quindi, fuori tempo massimo.

Com'è noto, infatti, l'art. 4, co. 4, dell'allegato 2 al D.Lgs. n. 104/2010, così come modificato dal D.L. n. 168/2016, stabilisce che «agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo». Il che impone di ritenere tardivo ogni deposito effettuato dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile.

Quello indicato da detta norma, com'è stato a più riprese evidenziato dal medesimo TAR Lombardia (sez. IV, n. 1031/2020), è infatti un termine «perentori(o)», la cui inosservanza impone al Collegio di non tenere conto dei depositi effettuati in violazione dello stesso.

Sull'inammissibilità delle note d'udienza. La sentenza in questione affronta poi il recentissimo tema relativo al rapporto che vi è tra la richiesta di discussione orale da remoto e il deposito di note difensive.

Nella specie, lo stesso soggetto che aveva richiesto la discussione da remoto aveva poi depositato in vista dell'udienza note difensive ex art. 4, co. 1, del D.L. n. 28/2020.

Anche tale ultimo deposito, come si è anticipato, è stato ritenuto inammissibile dal Collegio.

Infatti, il citato art. 4, comma 1, stabilisce a chiare lettere che «il deposito di note difensive, entro le ore 9:00 della giornata di udienza, è alternativo alla discussione orale mediante collegamento da remoto».

Ne deriva, dunque, che electa una via, non datur recursus ad alteram, non potendo quindi lo stesso soggetto che ha presentato istanza di discussione da remoto (che nella specie ha peraltro trovato accoglimento) depositare poi anche delle note di udienza. Le quali, come detto, sono «alternati(ve) alla discussione».