Morte del ricorrente o resistente nel giudizio di separazione o divorzio, qual è la disciplina applicabile?
08 Luglio 2020
Quale disciplina troverà applicazione nel giudizio di separazione giudiziale e di divorzio giudiziale a seguito della morte del ricorrente o del resistente? Se dopo la sentenza non definitiva di divorzio decede l'ex coniuge pensionato, il coniuge pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità?
La risposta al quesito è la seguente. Occorre innanzitutto prendere in considerazione se il procedimento pendente ha ad oggetto domande di natura personale come l'affidamento dei figli oppure tratta di questioni di carattere accessorio come l'assegno di mantenimento. Se la morte di una delle parti avviene prima che intervenga la decisione definitiva del giudice e riguarda questioni come l'affidamento dei figli, in tal caso cessa la materia del contendere, poichè viene meno il rapporto coniugale, come previsto dall' art. 149 c.c. sul quale il giudice avrebbe dovuto prendere una decisione. Detta norma stabilisce infatti che il matrimonio si scioglie alla morte di uno dei coniugi, detto evento è preclusivo sia per la dichiarazione di separazione o di divorzio, sia per ogni pronuncia accessoria, emessa precedentemente alla morte e non ancora passata in giudicato. La questione si pone se, a seguito della morte del coniuge, sia possibile dichiarare la cessata materia del contendere sulle domande accessorie al divorzio nonostante la sentenza sullo status sia passata in giudicato prima del decesso della persona nei cui confronti era stata fatta richiesta di assegno. Una prima linea giurisprudenziale afferma che la morte del soggetto obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento non comporta la cessazione della materia del contendere, poiché permane l'interesse della parte di chi richiederebbe l'assegno, da far valere nei confronti dell'ente pensionistico. In tal caso il giudice dichiarerà l'interruzione del processo dando la possibilità di riassumente la causa nei confronti degli eredi( Cass. civ. sez. VI n 16951/2014), conclusione prudenziale, da suggerirsi. Altro orientamento (Cass. Civ. sez.I n. 4009/2018) afferma che la sopravvenuta morte del coniuge in corso di separazione o divorzio, fa cessare il rapporto coniugale e comporta la cessata materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello delle domande accessorie. La giurisprudenza applica questo principio anche alle domande accessorie che sono autonomamente sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti è richiesto l'assegno. L'obbligo da parte del coniuge a contribuire al mantenimento dell' ex è personalissimo e non trasmissibile in quanto è una posizione debitoria legata allo status personale e detta caratteristica può essere accertata e provata solo in relazione all'esistenza della persona a cui lo status personale fa riferimento. In definitiva ciò comporta da un lato il non dover proseguire nei confronti degli eredi del coniuge l'azione intrapresa per il riconoscimento dell'assegno e dall'altro che gli eredi del coniuge obbligato non possano subentrare nella sua stessa posizione personale al fine di dimostrare l'insussistenza dell'obbligo del deceduto di versare il mantenimento e allo stesso tempo di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti non definitivi. Dopo l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio se decede l'ex coniuge pensionato, la problematica emerge se il coniuge superstite possa o meno richiedere la pensione di reversibilità o dovrà incorrere alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi del defunto. La legge sul divorzio riconosce al coniuge divorziato il diritto di percepire la pensione di reversibilità dell'altro ex coniuge se sussistono le condizioni : 1) il coniuge superstite non deve essersi risposato; 2) il rapporto di lavoro dal quale ha tratto origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio; 3) il coniuge superstite divorziato deve già percepire dall'ex coniuge defunto un assegno divorzile periodico. Se la morte del coniuge è avvenuta successivamente il passato in giudicato della sentenza di divorzio, ove veniva riconosciuto l'assegno divorzile periodico, in tal caso al coniuge superstite è riconosciuta la pensione di reversibilità, come anche ribadito dalla giurisprudenza Suprema Corte con la sentenza n. 11129/2019. Questione emerge se l'assegno divorzile è stato corrisposto in un'unica soluzione dal coniuge deceduto. In questo caso al coniuge superstite non è riconosciuta la reversibilità (Cass. S.U. n. 22434/2018) poiché viene meno il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge; stesso ragionamento si applica in caso in cui l'assegno divorzile è versato una tantum, poiché non esiste una situazione di contribuzione economica. Come anticipato precedentemente in caso di morte del coniuge durante il pendente giudizio divorzile o prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del contendere su tutti gli aspetti, economici e personali.
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