L’individuazione di soggetti per la prestazione di servizi di “mobilità in sharing” non costituisce “servizio pubblico”

Francesco Renda
08 Luglio 2020

Il “servizio pubblico” presuppone la scelta della pubblica amministrazione di farsi carico del soddisfacimento di un bisogno della collettività amministrata che il mercato non è in grado di soddisfare in maniera adeguata e consiste nell'espletamento del servizio a tal fine necessario.

Il caso. Il Comune di Milano indiceva una procedura selettiva per l'individuazione di soggetti pubblici o privati a cui affidare lo svolgimento, in via sperimentale, del servizio di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini e monowheel) cui associare il logo comunale.

A seguito dell'approvazione da parte dell'amministrazione comunale dell'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'anzidetta attività sperimentale, un operatore (pretermesso da tale elenco) impugnava innanzi al TAR Lombardia, Milano la propria esclusione unitamente all'anzidetto provvedimento (contenente i nominativi dei soggetti autorizzati) e all'avviso pubblico di indizione della procedura.

Nel ricorso proposto, il ricorrente denunciava, tra le altre cose, l'errata qualificazione da parte del Comune di Milano dell' “attività di noleggio dei dispositivi per la micromobilità elettrica”.

A dire dell'operatore, difatti, l'amministrazione avrebbe dovuto ricondurre tale attività nella categoria del “servizio pubblico” (e avrebbe dovuto conseguentemente qualificare il provvedimento di affidamento del servizio alla stregua di un provvedimento di natura concessoria e non già autorizzatoria). Conseguentemente, ai fini dell'affidamento del servizio in favore di soggetti esterni alla P.A., quest'ultima avrebbe dovuto ricorrere al modello procedurale disciplinato dagli artt. 164 e ss. del d. lgs. 50/2016.

I presupposti e le modalità di svolgimento di un “servizio pubblico”. Nella pronuncia in esame, il TAR Lombardia, Milano richiama innanzitutto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il “servizio pubblico” i) presuppone la scelta della P.A. di farsi carico del soddisfacimento di un bisogno proprio della collettività amministrata che il mercato non è in grado di soddisfare in maniera adeguata e ii) consiste nell'espletamento del servizio a tal fine necessario.

A tale ultimo riguardo, la sentenza ribadisce ancora una volta le due macro-modalità attraverso le quali la P.A. può assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico: gestione diretta o affidamento in favore di soggetti esterni alla P.A.

In tale ultima ipotesi (affidamento a terzi), la gestione può essere affidata dall'amministrazione:

- a uno o più soggetti (c.d. concessionari, scelti tramite apposita procedura ad evidenza pubblica indetta ai sensi degli artt. 164 e ss. del d. lgs. 50/2016), che si trovano così ad operare in regime di monopolio o di oligopolio (c.d. concorrenza per il mercato);

- oppure ad un numero indeterminato di soggetti in concorrenza tra loro (concorrenza del mercato), a condizione che siano rispettate le specifiche disposizioni in merito all'esecuzione del servizio dettate dal regolatore.

Il servizio pubblico presuppone la scelta politica dell'amministrazione di “farsi carico” del compito di soddisfare un interesse collettivo dei soggetti amministrati. Sulla scorta delle suesposte premesse concettuali, il Giudice Amministrativo afferma che l'individuazione, tramite avviso pubblico, di soggetti interessati ad effettuare i servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica non costituisce attività di servizio pubblico se il Comune non ha espresso l'intento politico di soddisfare il bisogno, proprio dei suoi amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino (mediante l'uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel). In tale ipotesi, difatti, manca il momento fondamentale dell'”assunzione” che costituisce presupposto indefettibile per poter integrare la figura del “pubblico servizio”.

Secondo il Giudice amministrativo, nel caso di specie il bisogno (di spostarsi sul territorio cittadino ricorrendo alla micromobilità elettrica) risulta già soddisfatto dal mercato (i cui operatori hanno già iniziato da tempo ad erogare il servizio in modalità free floating). La volontà comunale di regolare l'attività di noleggio dei dispositivi elettrici di micromobilità risponde non già all'esigenza di garantire a tutti gli amministrati la possibilità di usufruire del servizio (secondo i principi di imparzialità, universalità, continuità e trasparenza), ma alla distinta necessità di scongiurare impatti negativi sul sistema stradale, sull'ordine e la sicurezza urbana e sull'uso del suolo pubblico.

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