In caso di sottrazione internazionale di minori si deve accertare la residenza “di fatto”
08 Luglio 2020
La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 7 luglio 2020, Michnea c. Romania, riguarda la violazione del diritto di un padre al rispetto della vita familiare, in un caso di sottrazione internazionale, nella misura in cui una decisione della Corte d'Appello di Bucarest ha rigettato la richiesta di ritorno della figlia in Italia, dove risiedeva la famiglia quando la minore è nata nel marzo 2017. La Corte d'Appello, con provvedimento del 16 giugno 2018, aveva impedito il ritorno perché, nonostante fosse nata in Italia, la bambina non poteva essere considerata residente abituale in quest'ultimo paese, a causa della circostanza che la madre vi aveva dimorato per un breve periodo di tempo (dal 4 febbraio 2017 al 9 agosto 2017). Durante il procedimento, la Corte europea ha valutato se l'interpretazione della nozione di “residenza abituale” operata dalla Corte d'Appello sia stata conforme ai requisiti della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori e del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (regolamento Bruxelles II-bis). La Corte europea ha accertato che la minore è nata in Italia, dove ha vissuto prima che venisse condotta dalla madre, nell'agosto 2017, in Romania. È stata registrata in Italia alla nascita e ha beneficiato dall'assicurazione sanitaria italiana. Fino al trasferimento, il ricorrente, la moglie e la minore avevano vissuto congiuntamente in Italia come famiglia, un “dato di fatto” riconosciuto dalla Corte d'Appello nella sua decisione. La Corte di Strasburgo ricorda che, ai fini della Convenzione dell'Aja, il concetto di “residenza abituale” è una questione di puro fatto, diversa dal domicilio. In particolare, la decisione di appello non spiega perché si sia data priorità al domicilio rumeno dei genitori rispetto alla evidente circostanza che la famiglia viveva in Italia al tempo della nascita della bambina e, fino alla sua sottrazione, aveva beneficiato del sistema di welfare italiano. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha concluso che il rigetto dell'autorità nazionale di riconoscere l'Italia come paese di residenza abituale della minore non è conforme allo scopo della Convenzione dell'Aja che è principalmente quello di tutelare il migliore interesse dei fanciulli ripristinando lo status quo e garantendo, nel caso di sottrazione, il loro immediato ritorno nel paese di residenza abituale. Il tribunale nazionale non ha, infine, attribuito alcun peso alla circostanza che la minore fosse stata rimossa dall'Italia senza il consenso del padre. La Corte europea ha dunque statuito che l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione dell'Aja e del regolamento Bruxelles II-bis da parte delle competenti autorità nazionali non ha garantito l'applicazione dell'articolo 8 CEDU e che l'interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto della vita familiare non è apparso “necessario in una società democratica”, in forza dell'articolo 8, paragrafo 2 CEDU. |