Ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine con detrazione del 110%: è possibile effettuare interventi gratuiti

Francesco Spina
08 Luglio 2020

Superbonus edilizi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L'art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato nel S.O. n. 21 alla G.U. 19.5.2020 n. 128, prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi finalizzati alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici esistenti (si tratta del cosiddetto (“Ecobonus”). Si ha diritto al maxi ecobonus (detrazioni fiscali al 110%) solo per interventi a carattere strutturale e solo se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. E se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano la classe energetica più alta. Il super sismabonus (riduzione del rischio sismico), invece, può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipuli una polizza a copertura di eventi calamitosi. Le due agevolazioni possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura (v. artt. 121 e 122).
Detrazione

A mente dell'art. 119 del Decreto Legge 19.5.2020 n. 34, l'incentivo consiste nell'innalzamento dell'aliquota di detrazione al 110%, da ripartire in 5 quote annuali, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti beneficiari della detrazione al 110%

Ai sensi del co. 9 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, le disposizioni contenute nei commi 1 - 8 del citato articolo, la misura agevolativa può essere fruita:

  • dalle persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Occorre sottolineare che per espressa previsione normativa non possono fruire dell'agevolazione le persone fisiche che sostengono le spese dei commi da 1 a 3 (ecobonus e sismabonus) al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

In pratica è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 per cento su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, quindi anche sulla seconda casa a condizione che sia in un condominio o che non sia una villa unifamiliare.

A titolo esemplificativo, ove la seconda casa sia bifamiliare (ossia quella costruzione edilizia, destinata ad abitazione per una sola famiglia, indipendente da altre unità abitative e generalmente corredata da giardino e corrisponde ad una tipologia edilizia. In tale ipotesi il beneficio spetta solo se adibita ad abitazione principale), è possibile fruire della nuova detrazione (v. Videoforum Telefisco del IlSole 24Ore del 23.6.2020);

  • dagli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per quanto riguarda i condomini, essi dovranno essere legalmente costituiti (cioè avere almeno due proprietari e due unità immobiliari). In questo modo potranno ottenere la detrazione fiscale del 110%, anche se all'interno vi siano seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.

Interventi ammissibili

Con riferimento al super ecobonus del 110%, il co. 2 dell'art. 119 DL 34/2020 precisa quali sono gli interventi trainanti, ammissibili alla maxi detrazione.

Danno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.

Si tratta in particolare dei seguenti interventi trainanti:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cd. cappotto termico) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000,00, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o - a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o - a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari (ossia l'immobile nel quale dimora un unico nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti nel nucleo stesso e dalle dimensioni dell'edificio) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.

Sia per gli interventi di cui ai numeri 2) e 3), l'incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di “efficientamento energetico” (v. Studio n. 20-2020/T del Consiglio nazionale del notariato) diversi dai precedenti di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l'installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati ai precedenti numeri 1), 2) e 3).

In tal caso continuano a trovare applicazione i limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

È essenziale, però, che le predette opere siano eseguite congiuntamente ad almeno uno dei cosiddetti interventi trainanti.

Si tratta, ad esempio, dell'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

Il medesimo effetto trainante riguarda l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

In questo caso viene previsto un doppio limite: un tetto di spesa di 48.000,00 euro ed un ulteriore limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni Kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.P.R. n. 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni Kw di potenza nominale.

Il rifacimento del tetto, quindi, non rientra tra le spese che, se abbinate ai cosiddetti interventi trainanti, attribuiscono il diritto a fruire del superbonus del 110 per cento.

In particolare, gli interventi per migliorare l'isolamento termico e che prevedono la coibentazione del tetto rientrano nel cosiddetto Ecobonus e prevedono un'agevolazione del 65 per cento, ma è possibile individuare una soluzione che consenta di beneficiare della maggiore detrazione prevista dalla legge di bilancio.

Nell'ipotesi di integrale rifacimento del tetto, sarà possibile optare per un impianto fotovoltatico integrato, oppure potranno essere utilizzate le tegole fotovoltaiche in modo da poter fruire della maggiore detrazione in luogo di quella del 65 per cento.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché del visto di conformità, richieste ai fini dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo dovuto ex articolo 121.

Da ultimo si evidenzia che laddove un'azienda restauri la facciata di suoi immobili ed effettui, anche, interventi di riqualificazione energetica sugli stessi, potrà avvalersi di una sola agevolazione tra ecobonus e bonus facciate (v. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11/06/2020, nn. 179 e 182).

Momento di sostenimento delle spese

Per fruie della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 (v. comma 1 art. 119).

Per imputare il sostenimento della spesa (cui consegue il diritto alla detrazione) ad un determinato periodo d'imposta, per le persone fisiche (non imprenditori) rileva il principio di cassa, con conseguente diritto a detrarre il 110% delle spese il cui bonifico rechi data successiva all'1.7.2020, a prescindere dalla data di avvio dell'intervento.

Il “superbonus” del 110% deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Oggetto dell'agevolazione

I contribuenti che intendono fruire del superbonus del 110 per cento previsto dal decreto Rilancio dovranno ottenere un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. La dimostrazione dovrà essere fornita mediante l'attestato di prestazione energetica (APE). Inoltre, i materiali isolanti utilizzati per il cappotto termico dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto dell'ambiente 11.10.2017.

Sisma-bonus al 110%

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 ha elevato al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013.

La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. “sismabonus” e la disposizione che prevede l'agevolazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni, alle quali è ceduto il “superbonus”, non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274.

Anche con riguardo agli interventi antisismici, l'aliquota del 110% spetta per gli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai co. da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013 e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad un'impresa di assicurazione, con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF prevista nell'art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR, spetta nella misura del 90%.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

L'art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per il c.d. sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione.

Sconto sul corrispettivo: si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'agevolazione è particolarmente utile per chi versa in situazione di carenza liquidità: lo sconto in fattura, infatti, permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento.

Cessione della detrazione: in questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario, che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (v. Circolari del 18 maggio 2018 n. 11/E e del 23 luglio 2018 n. 17/E). A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell'impresa che ha effettuato i lavori. L'impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi (v. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019 prot. 100372), ma anche a banche e/o intermediari finanziari.

L'impresa cessionaria, a sua volta, potrà utilizzare il credito d'imposta ricevuto in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/9732, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno, né potrà essere fruita negli anni successivi né, tantomeno, potrà essere richiesta a rimborso.

La scelta dell'opzione andrà comunicata in via telematica e secondo quanto disposto con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che definirà anche le modalità attuative della cessione della detrazione del 110%, da adottare entro il 18.6.2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, fissata al 19 maggio 2020).

In tema di crediti d'imposta Ecobonus e Sismabonus risulta, altresì, ammissibile una cessione parziale del credito (mantenendone nell'eventualità per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), le quali naturalmente non saranno cedibili (v. Risp. AE 8 maggio 2020 n. 126).

Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore (v. punto 3.3 del provv. Agenzia Entrate 100372/2019). In presenza di due fornitori, quindi, è possibile anche cedere solo il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei due fornitori disposto ad acquisire il predetto credito (v. risposta Agenzia Entrate al Videoforum del 30.5.2019, par. 3).

Cessione del credito condòmino: in tema di condomini degli edifici, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, il condòmino può cedere l'intera detrazione a lui attribuita ad un altro condòmino.

Il condòmino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati (che secondo l'Amministrazione finanziaria devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Circ. Agenzia Entrate 18.5.2018 n. 11 e risposta interpello 481/2019).

Visto di conformità per gli interventi con detrazione del 110%

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente dovrà richiedere, necessariamente, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, saranno definite in un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità è rilasciato:

  • ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 241/97 (c.d. “visto leggero”);
  • dai soggetti indicati dall'art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98 (si tratta degli iscritti: - negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali; - negli albi dei consulenti del lavoro; - alla data del 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria);
  • dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241/97.

Per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, inoltre, per gli interventi antisismici di cui al co. 4 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, l'efficacia degli stessi dovrà essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58. I professionisti incaricati attesteranno, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 15.000,00.

Infine gli stessi dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500.000,00 euro. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Le unità collabenti

Ai fini della detrazione sisma + ecobonus, è richiesta l'esistenza dell'edificio, che è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2, “unità collabenti”, in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

Sarà necessario, in particolare, che l'immobile oggetto degli interventi sia dotato, negli ambienti in cui si realizzano gli interventi agevolabili, di impianto di riscaldamento (v. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 138) e che risulti classificato unità collabente e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che l'intervento sia di recupero del patrimonio edilizio. Al verificarsi delle dette condizioni, e nel rispetto di ogni altro adempimento previsto ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 14, comma 2-quater del citato decreto legge n. 63/2013 e del successivo articolo 16, comma 1-quinquies, la detrazione di cui al comma 2-quater. 1 del medesimo articolo 14, va applicata su un ammontare delle spese non superiore ad euro 136.000,00 per ciascuna delle tre unità immobiliari costituenti inizialmente l'edificio oggetto degli interventi (v. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 138).

Ampliamento dell'edificio

Con la Circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che qualora l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con l'ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”, salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa antisismica (v. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22/05/2020, n. 137).

Con riferimento al cambio di destinazione d'uso, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizzi i lavori, si evinca chiaramente che l'immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente, e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. Circolare n. 13/E del 2019, pag. 257).

artt. 1

19,

121

e

122

119 del Decreto Legge 19.5.2020 n. 34

(c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato nel S.O. n. 21 alla

G.U.

19.5.2020 n. 128.

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