L’abbandono del tetto coniugale è causa sufficiente di addebito della separazione
09 Luglio 2020
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12241/20 depositata il 23 giugno. Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi e, in particolate, nell'esaminare il ricorso incidentale proposto dall'ex marito avverso la decisione della Corte d'Appello di respingere la domanda di addebito della separazione all'ex moglie, la Cassazione è tornata a ribadire i principi di diritto più volte enunciati dai Giudici di legittimità in tema di abbandono del tetto coniugale. «L'abbandono della casa familiare – ribadisce la Suprema Corte – costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto». |