Non si può eludere il problema della mancanza dei requisiti sostituendo un'impresa idonea ad altra deficitaria, ovvero eliminando dal RTI impresa deficitaria

Redazione Scientifica
02 Luglio 2020

Il disposto di cui al comma 19 dell'art. 48, d.lgs. n. 50/2016 vieta che le modifiche soggettive del R.T.I. possano essere utilizzate per eludere la mancanza di un requisito...

Il disposto di cui al comma 19 dell'art. 48, d.lgs. n. 50/2016 vieta che le modifiche soggettive del R.T.I. possano essere utilizzate per eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara; se, dunque, il recesso di un'impresa che sia priva dei requisiti non può essere utilizzato per eludere il problema della mancanza del requisito in capo all'impresa recedente (che abbandona il R.T.I. senza essere sostituita), per la stessa ragione, non si può eludere il problema della mancanza dei requisiti sostituendo un'impresa idonea ad un'altra deficitaria, ovvero — sic et simpliciter — eliminando dal R.T.I. l'impresa deficitaria. Se, infatti, la ratio della normativa in esame è quella di consentire, anche in fase di gara, in ragione dei principi di proporzionalità e massima partecipazione, la modifica dell'assetto del raggruppamento, non può ritenersi corretta un'applicazione troppo estensiva o dilatata della stessa, essendovi in gioco altri principi (par condicio, celerità, stabilità della platea dei partecipanti), anch'essi meritevoli di tutela.

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