Presupposti legittimanti l’accesso agli atti di una procedura di gara

Redazione Scientifica
15 Maggio 2020

È sorretta da interesse processuale, e risulta dunque ammissibile, la domanda di accesso agli atti di una procedura...

È sorretta da interesse processuale, e risulta dunque ammissibile, la domanda di accesso agli atti di una procedura di gara di cui è chiesto l'annullamento ai fini della possibile riedizione, trattandosi di un interesse “strumentale” ritenuto dalla giurisprudenza meritevole di tutela e idoneo a sorreggere l'iniziativa processuale: quale bene della vita intermedio, secondo quel “polimorfismo” del bene della vita alla quale tende per graduali passaggi l'interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020 n. 10).

L'interesse, per poter costituire titolo per la sussistenza del diritto di accesso, deve connotarsi come diretto, concreto e attuale, e deve preesistere all'istanza di accesso con riferimento al necessario collegamento tra l'interesse tutelato e il documento richiesto.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a, del Codice dei Contratti Pubblici, affinché il segreto industriale possa effettivamente ostare all'accesso è necessario che lo stesso sia non solo semplicemente dedotto, ma che risulti da una “motivata e comprovata” dichiarazione dell'impresa.

In presenza del requisito della “stretta indispensabilità”, anche le eventuali contrapposte esigenze legate al segreto industriale cessano di avere efficacia ostativa all'accesso.

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