Scenari in movimento: diritti vs giudicato
09 Luglio 2020
In un sistema di giustizia penale come quello del nostro Paese tutto in perenne movimento è difficile trovare segmenti processuali dotati di una certa stabilità. Evoluzioni e involuzioni si susseguono condizionati sia da esigenze sistematiche connesse all'introduzione di nuove previsioni normative in ragione della parcellizzazione degli interventi riformatori, spesso distonici rispetto all'ordito precedente, sia dalle ricadute che le stratificazioni reticolari delle fonti determinano nella trama delle previsioni di legge, connotate da letture giurisprudenziali che ancorché spesso casistiche fissano principi e canoni elevolutivi o involutivi della materia processuale e sostanziale, sia dai silenzi e ritardi del legislatore su specifici profili rispetto all'evoluzione delle sensibilità sociali e politiche non disgiunte da vuoti normativi determinati dalla non prevedibile casistica che si viene determinando. A volte questi dati finiscono per mettere in discussione anche principi, postulati e regole che si ritenevano e si ritengono storicamente consolidati.
Uno di questi settori della vicenda processuale è sicuramente rappresentato dal sistema delle impugnazioni. La linea di evoluzione della materia è stata contrassegnata da previsioni che integrando i vari mezzi messi a disposizione delle parti assicurino efficacia al sistema, definendo gli ambiti nei quali sviluppare le funzioni di rango superiore in una logica di progressiva selezione della materia. Trattandosi di argomenti arati tra gli operatori della giustizia penale è sufficiente farvi un cenno: sentenza delle Sezioni Unite Galtelli; modifica degli artt. 546 e 581 c.p.p.; nomofilachia riformata da parte della Cassazione; accentuazione del controllo di ammissibilità; udienze camerali non partecipate, ricorsi per Cassazione solo per violazione di legge; riflessi dei motivi di ricorso in relazione al consenso sulle decisioni.
A questa “accelerazione” verso la decisione “definitiva” si è accompagnato, quasi a pendant, a progressiva erosione di quello che in precedenza era un dogma: il giudicato. Anche in questo caso si tratta di dati diffusamente conosciuti da parte degli operatori di giustizia: rideterminazione della pena, in sede esecutiva; ricadute della declaratoria di incostituzionalità; operatività dell'indulto, anche in relazione a mutati orientamenti giurisprudenziali; riflessi di modifiche normative, solo per citare alcune situazioni ormai stabilmente definite. In questo quadro un dato significativo è stato ed è costituito dall'ampliamento del possibile ricorso ai mezzi straordinari di impugnazione. Anche senza voler considerare la possibilità del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il panorama che escludeva la impugnabilità delle decisioni del Supremo Collegio si è progressivamente arricchito. Al tradizionale e consolidato rimedio (al di là delle variabili sulla competenza determinata dalla riforma del 1988) della revisione, si sono affiancati il ricorso straordinario per errore materiale e di fatto (art. 625-bis c.p.p.) e la rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p., ora 629-bis c.p.p.). Un primo significativo allargamento del raggio di operatività della revisione è stato determinato dalla decisione della Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011. Con questa decisione è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario ai sensi dell'art. 46 comma 1 della Cedu per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte edu. Allargamenti hanno interessato anche il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.). Dando un significato antiformalistico al concetto di condannato – rispetto all'art. 60 c.p.p. – le Sezioni Unite 21 giugno 2016, Marani, RV 252695; 21 giugno 2016, Cappiallo; 21 luglio2016, Nonziata, RV 269788 – 269791, hanno riconosciuto anche al soggetto prosciolto per prescrizione la possibilità di attivare il riferito rimedio straordinario. Il dato ha innestato la questione parallela relativamente alla legittimazione del prosciolto per prescrizione condannato al risarcimento del danno ad attivare il procedimento di revisione. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite 7 febbraio 2019 che, richiamando le appena citate sentenze, hanno affermato che è ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., della sentenza del giudice dell'appello che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l'imputato per l'intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Sulla scorta di questa considerazione dovrebbe essere necessario valutare anche la condizione del prosciolto al quale siano state applicate misure di sicurezza. Non sembra azzardato a questo punto ritenere che una conclusione analoga nel senso della legittimazione del prosciolto si imporrà anche in relazione al ricorso finalizzato alla rescissione del giudicato, ove peraltro oltre al condannato si fa riferimento anche al soggetto al quale sono state applicate misure di sicurezza. Induce ad una conclusione in tal senso anche la nuova collocazione della previsione nel contesto della disciplina della revisione, senza peraltro che la precedente collocazione (art. 625-ter c.p.p.) potesse indurre – per le considerazioni svolte - ad una contraria conclusione.
Il percorso qui analizzato va completato in relazione ai limiti nei quali può essere attivata la c.d. revisione europea, in relazione a quanto riconosciuto dalla citata sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale. In altri termini, ci si è interrogati in relazione agli ambiti entro i quali è possibile attivare la procedura della revisione a fronte d'una decisione della Cedu al di là del singolo ricorso accolto . Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite 24 ottobre 2019, n. 8544 affermando che l'ammissibilità della richiesta di revisione europea è condizionata dalla natura della decisione Cedu quale sentenza pilota, frutto di una giurisprudenza consolidata e motivata da una carenza strutturale e sistemica dell'ordinamento italiano da superare mediante una riforma di valenza generale. La tesi del Supremo Collegio è destinata a trovare una verifica in relazione alla recente sentenza Cedu Felloni contro Italia con la quale la Corte di Strasburgo ha affermato che costituisce violazione dell'equo processo la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto la stessa scaturisce da un'omessa motivazione su specifiche questioni giuridiche regolarmente devolute con i motivi, e ciò in particolare quando si disquisisce in ordine a diritti e libertà garantiti dalla Convenzione o da suoi protocolli (Corte Edu 6 febbraio 2020). Invero, l'affermata lesione dell'art. 6 Cedu dovrebbe imporre la riapertura della vicenda processuale essendo stato violato un diritto fondamentale dell'imputato, quello di non retrottività di leggi penali più severe. Ma non trattandosi di situazione generalizzata non si aprirà la strada alla revisione per i soggetti estranei a quella vicenda. Resta in ogni caso confermato che è inarrestabile la tensione affinché agli imputati siano assicurato il rispetto del diritto a un processo garante delle forme e dei contenuti delle tutele costituzionali e sovranazionali, gli unici che possono essere alla base delle decisioni penali, qualora affermino la loro responsabilità. |