Le principali disposizioni normative contenute nel Decreto "rilancio" riferite agli enti territoriali

Giuseppe Durante
09 Luglio 2020

L'articolato normativo contenuto nel Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 entrato in vigore proprio il 19 maggio del 2020 previa pubblicazione in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 si è sicuramente contraddistinto per la sua mole in termini di contenuti.
Premessa

L'articolato normativo contenuto nel Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 entrato in vigore proprio il 19 maggio del 2020 previa pubblicazione in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 si è sicuramente contraddistinto per la sua mole in termini di contenuti.

Basta qualche dato per avere contezza sulla consistenza nonchè sulla complessità del provvedimento emergenziale licenziato a metà maggio: 16 pagine di indice introduttivo; circa 260 articoli e quasi 500 pagine di disposizioni normative, finalizzate a disciplinare un pò tutti i settori a cui, per certi versi è riconducibile l'economia del nostro Paese gravemente provata dalla situazione emergenziale dovuta al Covid 19.

Un provvedimento emergenziale equivalente a due manovre finanziarie.

Tra le tante disposizioni normative in esso contenute troviamo molteplici provvedimenti che riguardano da vicino anche la fiscalità locale; si tratta, essenzialmente, di provvedimenti normativi finalizzati a “supportare la finanza locale” che ha subito non poco le conseguenze negative in termini di gettito causate dall'emergenza dovuta al Covid19.

In quest'ottica, l'Esecutivo ha previsto una serie di misure normative contenute nel Titolo V e VI abbastanza incisive finalizzate a colmare, per quello che sarà possibile, l'esigenza di liquidità di cui gli enti locali hanno bisogno al fine di assicurare l'espletamento delle pubbliche funzioni nell'interesse della collettività e da cui non ci si può sottrarre. La finanza locale trova il suo indotto in termini di gettito unicamente nelle entrate tributarie di spettanza (IMU – TARI e tributi minori) a cui si aggiungono, in minima parte, le entrate extra tributarie o meglio patrimoniali.

Sono queste le entrate principali le uniche che alimentano i bilanci dei comuni impositori molto spesso chiusi in rosso e con il segno meno.

La sospensione dei pagamenti per diversi tributi dovuta al periodo emergenziale Covid 19 (Tosap/Cosap; imposta di soggiorno; IMU per alcuni comuni e con riferimento ad alcuni immobili che hanno deciso di differirne il pagamento) ha creato inevitabilmente un ammanco di gettito riferito al periodo d'imposta 2020 che ha messo in difficoltà molti Comuni, già gravemente provati da una crisi congiunturale a dir poco atavica. Sono queste le ragioni principali che hanno indotto l'Esecutivo a disporre nell'ultimo provvedimento normativo una serie di misure straordinarie a supporto della fiscalità locale attraverso la previsione di diversi Fondi con dotazioni di diversi miliardi di euro in favore degli enti territoriali.

Analisi delle principali disposizioni normative contenute nel Decreto 'rilancio' in favore degli enti locali

Le disposizioni normative più significative riferite alla “finanza degli enti locali” le troviamo nel Titolo V del Decreto Rilancio:

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali:

L'art.106 del decreto Rilancio prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'Interno che prevede per l'anno 2020 una dotazione di tre miliardi di euro destinati ai Comuni impositori e cinquecento milioni di euro destinati a province e città metropolitane da erogare entro il 10 luglio 2020.

I criteri di erogazione saranno stabiliti da un “apposito tavolo tecnico” costituito da:

  1. Ragioniere Generale dello Stato;
  2. due rappresentanti del MEF;
  3. due Rappresentanti del Ministero dell'Interno;
  4. due rappresentanti dell'ANCI.

La Commissione incaricata avrà il compito di verificare l'effettiva perdita di gettito” nonché i fabbisogni per l'espletamento delle funzioni fondamentali verificando pertanto gli effetti negativi in termini di gettito subiti dalla finanza locale a seguito del periodo emergenziale dovuto al Covid 19.

Il 30% degli importi messi a disposizione dal Fondo sarà erogato in tempi rapidi, facendo salva la possibilità delle amministrazioni comunali in crisi di liquidità, di potere contare subito sulle risorse necessarie per assicurare l'espletamento dei “servizi essenziali”.

L'acconto erogato in favore degli enti locali sarà “parametrato” alle entrate di cui ai Titolo I e II del bilancio così come risultanti al 31/12/2019. Successivamente, a seguito di una ulteriore verifica finale verrà accertata la legittimità a ricevere l'eventuale conguaglio delle somme disposte dal Fondo entro il 30/06/2021.

Anticipazione risorse per le province e città metropolitane:

L'art. 108 del decreto Rilancio prevede, in via del tutto eccezionale, l'anticipazione della erogazione del cosiddetto “Fondo sperimentale di riequilibrio” pari a cinquantotto milioni di euro destinati alle province e alle città metropolitane, per l'anno 2020. Si tratta, in particolare, di un Fondo costituito da risorse finanziarie straordinarie previste a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 56/2014 e, finalizzato ad assicurare alle province e alle città metropolitane l'esercizio delle cosiddette funzioni fondamentali nonché per sostenere gli investimenti.

Rinvio dei termini per il Bilancio consolidato:

L'art. 110 del decreto in esame dispone il differimento del termine utile per l'approvazione del bilancio consolidato, dal 30 settembre 2020 al 30 novembre dello stesso anno. Si tratta anche in questo caso, di una previsione normativa eccezionale giustificata dalla situazione emergenziale creatasi a seguito del Covid 19 e con la quale viene prevista una deroga espressa al D.lgs. n. 118/2011, art. 18, comma 1, lett.c), che appunto fissa al 30 settembre dell'anno successivo la redazione del bilancio consolidato relativo all'anno precedente [

Il

D.lgs. 23 giugno 2011, n°118

, recante «

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1

e

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

», al citato art.

18

, comma 1, lett.c) prevede che «

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:

[…]

c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre (68) dell'anno successivo.

»].

Fondo per Comuni che si trovano nella “Zona Rossa”:

L'art. 112del D.L. n. 34/2020 prevede altresì l'istituzione di un Fondo di duecento miloni di euro per l'anno 2020 destinato in favore di tutti i Comuni ricadenti nella cosiddetta “Zona Rossa”; ossia, che che riguarda in particolare, le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. La ratio della previsione normativa è chiara: destinare l'utilizzo di un fondo speciale in favore di tutti quei Comuni che hanno subito più di altri le conseguenze negative, anche in termini di decessi, dovuti al Covid 19. I fondi saranno erogati in favore degli enti locali sulla base della popolazione residente nei Comuni interessati entro 10 giorni dalla entrata in vigore del decreto rilancio. La ratio emergenziale della disposizione normativa ha indotto il legislatore a stabilire una tempistica rapida al fine di assicurare agli enti liquidità immediata.

Rinegoziazione dei Mutui con banche, intermediari finanziari e cassa depositi e prestiti

La previsione normativa di cui all'art. 113 del decreto rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 dispone una sorta di “semplificazione” in materia di rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con banche, intermediari finanziari e cassa depositi e prestiti previa possibilità di sospensione del pagamento della quota capitale. In caso di esercizio provvisorio, qualora l'ente locale non abbia ancora approvato il bilancio di previsione la cui data è stata differita al 31/07/2020, gli enti locali potranno comunque disporre l'applicazione del beneficio previa sola delibera di Giunta comunale anziché di consiglio, fermo restando l'obbligo per l'ente di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Differimento dei termini per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività

L'art. 114 del decreto dispone la proroga espressa relativamente all'anno 2020, di alcuni termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'interesse della collettività. Si tratta in sostanza di una previsione normativa che proroga gli obblighi che incombono sugli enti locali in termini di messa in sicurezza, così come previsti dall'art. 30, comma 14 -er del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019.

In evidenza

Il

D.L. 30 aprile 2019, n°34

, convertito in legge dall'art.1, comma 1,

L. 28 giugno 2019, n°58

, prevede all'art.30, comma 14-ter, che «Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'

articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'

articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018

. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'

articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88

. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla

direttiva 2008/50/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'

articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111

. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'

articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96

, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357

»; b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
».

Fondo di Liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

L'art. 115 del decreto Rilancio dispone in favore degli enti locali la possibilità di estinzione di tutti i debiti di natura commerciale nonché delle relative sanzioni. A tal fine, la norma in commento prevede l'istituzione di un apposito FONDO detto “Fondo Sblocca Debiti” previsto dal MEF e finalizzato a concedere anticipazioni in favore di Regioni, province autonome ed enti locali che sono privi di liquidità assolutamente necessaria per far fronte al pagamento dei propri debiti di natura commerciale. Deve trattarsi di debiti certi liquidi ed esigibili ed in quanto tali immediatamente riscuotibili dagli aventi diritto secondo quella che è la normativa di ri8ferimento.Il Fondo in questione prevede una disponibilità di cassa di dodici Miliardi di euro per il 2020. Gli importi verranno irrogati attraverso due interventi distinti:

  • con il primo intervento saranno erogati otto miliardi di euro di cui sei miliardi e mezzo in favore degli enti locali; un miliardo e mezzo a beneficio di province e regioni. Conditio imprescindibile prevista dalla norma è il pagamento di debiti “diversi” da quelli finanziari e sanitari
  • un secondo intervento, avrà in dotazione un importo di 4 miliardi di euro che saranno destinati esclusivamente al pagamento da parte delle Regioni di debiti riconducibili agli enti del Servizio Sanitario nazionale.

Con riferimento al Fondo Sblocca Debiti previsto dall'art.115 del decreto Rilancio è prevista altresì entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto rilancio la formalizzazione di un apposita Convenzione del MEF con la Cassa Depositi e Prestiti, trasferendo la disponibilità delle somme previste dal Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesorerie dello Stato e sui quali la stessa Cassa Depositi e Prestiti sarà autorizzata ad effettuare le operazioni di prelevamento secondo le direttive e la tempistica disposta dal decreto. L'unico limite imposto dal legislatore riguardo all'utilizzo delle somme erogate dal Fondo consiste nel fatto che le erogazioni non potranno essere utilizzate per effettuare pagamenti riferiti a debiti per: somministrazioni, forniture pregresse e appalti.

La ratio del limite imposto dalla norma nel caso di specie è chiaro. Come già segnalato in premessa tutte le disposizioni normative contenute nel Titolo V del decreto Rilancio e non solo nel Titolo V hanno ad oggetto provvedimenti straordinari strettamente correlati alla situazione emergenziale che il Paese sta attraversando dovuta al Covid 19. Per cui, le erogazioni in denaro previste e autorizzate da provvedimenti assolutamente straordinari devono essere utilizzate “unicamente” per il ripristino di situazioni riconducibili a carenza di liquidità e per il soddisfo di situazioni emergenziali derivanti direttamente dal Covid 19.

Pertanto, è preclusa a tutti gli enti territoriali la possibilità di utilizzo del denaro proveniente dai diversi Fondi per regolarizzare situazioni debitorie preesistenti e,quindi, non strettamente correlate al periodo emergenziale dovuto al Covid 19.

Degne di nota, ad avviso di chi scrive, sono anche le disposizioni contente nel Titolo VI del decreto Rilancio.

Allineamento dei termini per l'applicazione delle tariffe (TARI) e delle aliquote (IMU) con i termini di approvazione del Bilancio di previsione

L'art. 138 del decreto Rilancio ha ad oggetto una previsione normativa particolarmente significativa. In particolare, la norma prevede l'allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI relativamente alle tariffe di riferimento attraverso le quali i comuni quantificano la tassa per il periodo d'imposta corrente; nonché, degli atti deliberativi aventi ad oggetto le aliquote riferite all'IMU, con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. In altra parole, il legislatore per assicurare una sorta di comodità temporale ha previsto, per entrambi gli adempimenti, il termine del 31 luglio 2020. Per cui, i Comuni impositori che intendono applicare per l'anno d'imposta corrente (2020) tariffe diverse rispetto a quelle deliberate nell'anno 2019 dovranno farlo previa delibera di Consiglio comunale entro e non oltre il 31 luglio 2020; termine, quest'ultimo, che coinciderà con il dies a quo entro il quale l'ente locale dovrà necessariamente provvedere alla redazione del bilancio di previsione.

Con riferimento all'adozione delle delibere TARI, mi preme segnalare, la perentorietà assoluta del termine del 31 luglio 2020, a pena di inefficacia delle tariffe stesse approvate tardivamente. Sulla questione, si è espressa ormai ampia giurisprudenza del TAR nonché dello stesso Consiglio di Stato.

Fatta salva l'approvazione delle tariffe entro il 31 luglio 2020 per quello che riguarda l'anno 2020, è tuttavia possibile per i Comuni “rettificare” in corso d'anno le tariffe già approvate entro luglio 2020 allorquando persistono giustificati motivi di bilancio. In altre parole, ai sensi dell'art. 193, comma 2 e 3 della L. n. 267/2000 (T.U.E.L. sugli Enti locali) è fatta salva la possibilità, in caso di comprovate situazioni di squilibrio di bilancio, la possibilità per l'ente impositore di modificare in aumento le tariffe a mq da applicare per la quantificazione del tributo (TARI) riferito all'anno in corso, facendo salva la possibilità per l'ente impositore di dare una quadratura in termini di gettito al bilancio comunale.

In evidenza

Aisensi dell'

art.193, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») è previsto che «Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'

art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2
».

Esenzione IMU per il settore turistico

La previsione normativa di cui all'art. 177 del decreto Rilancio dispone l'espressa abolizione del versamento della prima rata IMU previsto per il 16 giugno 2020 per una serie di immobili tassativamente indicati dalla norma. In particolare, il beneficio fiscale riguarda i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2; quindi, trattasi di immobili a destinazione speciale utilizzati per le attività di:

  • agriturismo;
  • villaggi turistici;
  • ostelli della gioventù;
  • campeggi.

A condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ricettizie.

La norma in commento prevede, altresì, la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, ossia, per quelli marittimi, lacuali e fluviali nonchè per gli stabilimenti termali.

Al fine di colmare il minor gettito IMU subito dai Comuni impositori è stato disposto presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di sette milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire con disposizioni successive che verranno comunicate dallo tesso Ministero dell'interno di concerto con il MEF comunicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto rilancio.

Quanto al pagamento in acconto dell'IMU al di là degli immobili sopra richiamati strumentali per l'esercizio delle attività turistiche e recettizie in genere, il decreto Rilancio non ha previsto la proroga del termine ultimo entro il quale effettuare in autoliquidazione il versamento del tributo (16 giugno 2020). Tuttavia, non sono pochi i Comuni impositori che con delibera ad hoc hanno comunque deciso di differire il versamento dell'imposta al 30 settembre 2020 al fine di agevolare i contribuenti in questo momento particolarmente difficile, senza disporre, i comuni, l'aggravio di sanzioni ed interessi.

Ma, proprio con riferimento a questo assunto, sia il MEF con la Risoluzione n. 5/E dell'8 giugno 2020 (Il documento di prassi cui si fa riferimento è la Risoluzione 5/DF del Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, intitolata «Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti») sia lo stesso Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000) legittimerebbe la mancata irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico dei contribuenti in caso di versamenti tardivi.

Ristoro ai Comuni per la riduzione dell'imposta di soggiorno

L'art. 180 del decreto in commento prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro finalizzato a colmare il “mancato gettito” subìto dai Comuni a seguito del mancato pagamento dell'imposta di soggiorno giustificato dalla situazione emergenziale Covid 19 che ha interessato il nostro Paese. Alla ripartizione del Fondo provvederà con decreto il Ministero dell'interno di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto Rilancio.

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio. Esenzione dal pagamento TOSAP e COSAP

L'art. 181 del decreto Rilancio ha disposto altresì sempre tra le misure a sostegno della fiscalità locale l'esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP in favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

Fino al 31 ottobre 2020 le domande finalizzate all'ottenimento di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero, per l'ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante apposita istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con l'allegata la sola planimetria per via telematica in deroga espressa alla normativa in materia di imposta di bollo.

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento correlate all'emergenza Covid 19 entro e non oltre il 31 ottobre 2020 sarà possibile la posa in opera temporanea su piazze, strade, vie ed altri spazi aperti, di attrezzature funzionali all'attività di ristorazione, tavolini, pedane, sedute e ombrelloni purché “funzionali” rispetto all'attività di ristorazione; le stesse occupazioni di suolo pubblico non saranno subordinate alle autorizzazioni di cui al D.lgs. 42/2004, artt. 21 e 146 (Si tratta dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 intitolato «Autorizzazioni». Ai primi due commi è sancito che «I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.»).

In evidenza
Il citato art.21 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dispone che «(1). Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. (2). Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. (3). Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18. (4). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1. (5). L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»).

Al fine di colmare comunque il mancato gettito che subiranno le casse comunali a seguito del mancato pagamento della Tosap e della Cosap il Ministero dell'interno ha previsto un Fondo con una dotazione di centoventisette milioni di euro per l'anno 2020 che verrà ripartito in proporzione alla somma delle entrate correlate alla TOSAP e COSAP al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope. L'erogazione sarà adottata con decreto del Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio.

In conclusione

Da una attenta lettura del decreto n. 34 del 19 maggio 2020 è di tutta evidenza lo sforzo del legislatore nel sostenere la finanza degli enti locali nel difficile periodo emergenziale che il Paese sta attraversando a causa del Covid 19.

Infatti, sono diverse, come abbiamo visto, le disposizioni normative assolutamente straordinarie, direi emergenziali previste in favore di tutti gli enti territoriali; in particolare, per i Comuni impositori gravemente penalizzati da una carenza di liquidità dovuta al mancata pagamento di diversi tributi (imposta di soggiorno; Tosap /Cosap; IMU per alcuni fabbricati). E' altresì, chiaro l'intento del legislatore di assicurare, comunque, agli enti locali non solo l'espletamento dei servizi cosiddetti ordinari ma ancheil pagamento di debiti di natura commerciale già certi, liquidi ed esigibili ed in quanto tali assolutamente riscuotibili dai soggetti aventi diritto.

Al netto dei provvedimenti normativi contenuti nel decreto Rilancio quello che rileva è la tempistica nella erogazione dei fondi previsti dal Ministero dell'interno di concerto con il MEF in favore di comuni, province, città metropolitane e Regioni.

In molti casi, come abbiamo visto la normativa di riferimento prevede tempi di erogazione abbastanza rapidi sulla carta (30%) al fine di assicurare in via immediata liquidità agli enti per l'espletamento delle funzioni ordinarie. Tuttavia, gran parte delle erogazioni finanziarie sono strettamente subordinate alla emanazione di decreti ministeriali attuativi che molto spesso hanno tempi lunghi e farraginosi. Speriamo che non sia così in anche in questo caso; diversamente, potrebbe risultare vanificato l'intento sicuramente apprezzabile del legislatore, nel volere supportare la fiscalità locale in tutti i modi in cui ciò è possibile.

E' ovvio che, per fare questo, la “tempistica” di erogazione degli importi stanziati dai diversi Fondi ministeriali è quanto mai fondamentale, per non dire, in molti casi decisiva al fine di evitare il dissesto finanziario in molti comuni e province e città metropolitane gravemente provati dalla situazione emergenziale. Inoltre, molti aspetti normativi dovranno sicuramente essere rivisti in sede di conversione del D.L. n. 34/2020. Tra questi, l'IMU turistica; infatti, l'imprecisa formulazione della norma di cui al richiamato art. 177 del decreto Rilancio come sopra richiamata con la quale è stato previsto l'esonero dal pagamento dell'acconto IMU per alcune tipologie di immobili che solo per il 2020, si calcolerà prendendo in considerazione l'acconto IMU versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI limita l'esenzione ai soli proprietari degli immobili che in quanto tali rappresentano solo uno dei possibili soggetti passivi dell'imposta; ma, gli altri…? E' questa, una delle tante previsioni normative che andranno necessariamente riviste in sede di conversione.

Ciò che rileva altresì, a parere dello scrivente, è la necessità da parte dei Comuni impositori di aggiornare il prima possibile i propri regolamenti comunali redatti ex D.lgs. n. 446/1997 i quali dovranno tenere conto non solo del nuovo “accertamento esecutivo”ma anche della nuova normativa sulla rateizzazione previste dalla legge di Bilancio 2020.

Quanto alle attività di controllo la Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a differenza di quanto previsto per i tributi erariali fa salva la possibilità di notifica degli avvisi di accertamento da parte dei comuni impositori poichè nessuno dei decreti emergenziali (Cura Italia- Liquidità e Rilancio) dispongono espressamente la sospensione dell'attività di notificazione degli avvisi di accertamento riferiti ai tributi comunali. Tuttavia, la mancata opposizione dell'atto impositivo entro i termini di legge (60 giorni dalla data di notifica), implicherà inevitabilmente l'esecutività dell'atto, legittimando pertanto da parte del comune impositore l'inizio della procedura di riscossione forzata previa applicazione delle disposizioni normative contenute nel Titolo II del d.P.R. n. 602/1973 ma, comunque, sospese dalle disposizioni normative ultime contenute nel decreto Rilancio.

Pertanto, pur essendo possibile la notifica degli avvisi di accertamento da parte dei comuni impositori è tuttavia preclusa la possibilità per gli stessi di assicurarsi l'esigibilità del credito previa attivazione delle procedure esecutive previste ex lege.

In evidenza
Con la citata Risoluzione 6/DF del 15/06/2020, recante oggetto «Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori – Accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Quesito», la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze presso il MEF ha chiarito che «[…] gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020»

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