Sulla sostituzione del subappaltatore

Redazione Scientifica
27 Maggio 2020

Quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno...

Quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni (Cons. di Stato, parere n. 2286 del 3 novembre 2016, recepito dall'Anac nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017).

Ancorché l'art. 105, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel consentire la sostituzione del subappaltatore, fa riferimento alla fase di esecuzione del contratto, non sussiste una norma che vieta nella fase di gara la sostituzione del subappaltatore indicato nella terna. Ciò anche in aderenza alla sentenza della Corte di giustizia UE 30 gennaio 2020, causa C-395/18, la quale ha ritenuto contrastante con il diritto europeo e con il principio di proporzionalità una normativa nazionale che preveda l'esclusione automatica dell'operatore economico concorrente nel caso in cui il subappaltatore da questo indicato sia risultato sprovvisto di un requisito di ordine generale.

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