Affidamenti sotto soglia: l’applicazione generalizzata del principio di rotazione non trova applicazione se la selezione avviene mediante procedura aperta

03 Luglio 2020

La giurisprudenza afferma in modo costante che negli affidamenti sotto-soglia...

La giurisprudenza afferma in modo costante (da ultimo: Cons. Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655, 5 novembre 2019, n. 7539, 12 giugno 2019, n. 3943) che negli affidamenti sotto-soglia l'applicazione generalizzata del principio di rotazione sancito dalla disposizione del codice dei contratti pubblici trova un limite, di carattere generale, nel solo caso di selezione mediante procedura aperta, che cioè non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti; ed uno riferito al caso concreto, laddove la restrizione del mercato da esso derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta dal numero eccessivamente ristretto di operatori economici, e di ciò l'amministrazione dia adeguata motivazione.

La stessa giurisprudenza precisa che invece non sono ostative all'applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l'affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata.

E' onere dell'amministrazione indicare le ragioni per cui il principio di rotazione non può essere osservato, a causa della ristrettezza ab origine degli operatori economici del settore, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

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