Esecutore dei lavori di nolo a caldo e diritto di accesso agli atti attinenti al rapporto tra amministrazione ed appaltatore

Giusj Simone
10 Luglio 2020

L'esecutore dei lavori oggetto del contratto di nolo a caldo ha l'interesse ad avere copia dei documenti attinenti al rapporto tra Amministrazione ed appaltatore quando sopravvenga controversia tra l'appaltatore e l'esecutore dei lavori, in merito al pagamento degli stessi.Per quanto riguarda, invece, la richiesta di accesso ai documenti che attestino l'effettivo pagamento delle somme relative al contratto di nolo a caldo, occorre accertare se essi siano in possesso dell'Amministrazione convenuta in giudizio, dal momento che quest'ultima è tenuta unicamente a esibire gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale e non anche a compiere un'attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se soggetti pubblici.

Il caso. Nel caso di specie, il TAR meneghino è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del parziale diniego serbato dell'Amministrazione sull'istanza di accesso alla documentazione inerente i pagamenti disposti dall'Amministrazione medesima all'Appaltatore, nell'ambito di un appalto di lavori, per la parte di lavori affidati da quest'ultimo, con contratto di nolo a caldo, alla parte istante (ed esecutrice). La documentazione consegnata dall'Amministrazione – a dire di tale parte – non sarebbe sufficiente a consentirle di tutelare i propri diritti nel contenzioso avviato nei confronti dell'Appaltatore per ottenere il pagamento dei lavori di nolo a caldo eseguiti.

La sentenza. Dichiarata preliminarmente infondata l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione resistente, di inammissibilità del ricorso nella parte in cui chiede, nelle conclusioni, l'esibizione, oltre che della documentazione già oggetto dell'istanza di accesso, anche dei documenti ad essa presupposti (quali i collaudi, i mandati di pagamento, le eventuali riserve, etc.), poiché – ritiene il TAR – senz'altro la richiesta di tutta la documentazione relativa al contratto di nolo a caldo ed allegate integrazioni – così come formulata da parte ricorrente – può ritenersi inclusiva dei documenti presupposti, e non emulativa, stante la pendenza di giudizio in merito al mancato pagamento alla medesima parte dei lavori eseguiti, nel merito l'adito TAR rileva la piena sussistenza, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, dell'interesse dell'esecutore dei lavori oggetto del contratto di nolo a caldo ad avere copia dei documenti attinenti al rapporto tra Amministrazione ed Appaltatore quando sopravvenga controversia tra l'Appaltatore e l'esecutore dei lavori, in merito al pagamento degli stessi. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di accesso ai documenti che attestino l'effettivo pagamento delle somme relative al contratto di nolo a caldo, il TAR dispone istruttoria al fine di accertare se essi siano in possesso dell'Amministrazione convenuta in giudizio: in caso di esito positivo, l'Amministrazione dovrà provvedere a depositare detti documenti in giudizio; in caso contrario, la stessa dovrà indicare alla ricorrente l'amministrazione alla quale richiederli e depositare in giudizio prova dell'adempimento.

I principi. È pacifica la giurisprudenza in punto di: i) valutazione in astratto della concretezza dell'interesse all'accesso, senza che sia necessario operare, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, per cui la legittimazione all'accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, avendo essa consistenza autonoma (cfr. TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, 12 aprile 2019 n. 347); ii) garanzia dell'accesso ai documenti amministrativi in ogni caso in cui la relativa conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dell'istante (cfr. art. dell'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990); iii) onere dell'Amministrazione di rendere gli atti di cui abbia la disponibilità giuridica e materiale e non anche di compiere un'attività di ricerca degli stessi presso terzi, anche se soggetti pubblici, ciò al fine di coniugare il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'Amministrazione, non potendosi azionare il rimedio di cui all'art. 25 della L. n. 241/1990 allo scopo di riversare su quest'ultima l'onere di reperire la documentazione richiesta bensì esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già in possesso della stessa (in tal senso, ex multis, TAR Lazio, Roma, Sezione I, n. 4695/2018, e Sezione III, n. 11291/2017; TAR Lazio-Roma, Sez. III, sentenza 19 febbraio 2020 n. 2189).

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