Filtro in appello: no, se non è prima istituito il contraddittorio

Redazione scientifica
10 Luglio 2020

La disposizione di cui all'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prescrive che all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., il giudice, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c., deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è tenuto «in ogni caso, a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, solo così potendo darsi effettiva attuazione dal disposto della norma che richiede di sentire previamente le parti».

Il caso. Il Tribunale di Firenze, adito in primo grado, accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla Curatela del fallimento di una s.r.l., dichiarando inefficaci nei confronti dei creditori gli atti di disposizione compiuti ed aventi ad oggetto il conferimento della nuda proprietà di alcuni immobili in un trust, con intestazione dei relativi diritti e delle competenze di gestione al trustee.
La Corte d'Appello, adita in secondo grado, con ordinanza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l'atto di appello. Interviene così la Corte di Cassazione, cui presentano gravame gli attuali ricorrenti, i quali deducono la nullità dell'ordinanza di secondo grado ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per violazione degli artt. 102, 331, 348-bis, 348-ter e 350 c.p.c., in quanto i giudici d'appello non avrebbero potuto pronunciarsi sull'inammissibilità dell'impugnazione, in difetto di rituale costituzione del contraddittorio, in quanto non risultava regolarmente citata la società in qualità di trustee, che doveva appunto ritenersi litisconsorte necessario ed avendo chiesto inutilmente alla prima udienza il termine per il rinnovo della notifica dell'atto di impugnazione.

Filtro in appello. Sul punto i Supremi Giudici affermano che la disposizione di cui all'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prescrive che all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., il giudice, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348-bis, comma 1,c.p.c., deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è tenuto «in ogni caso, procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, solo così potendo darsi effettiva attuazione dal disposto della norma che richiede di sentire previamente le parti».
A ciò consegue che se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto d'appello, ovvero risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice d'appello è tenuto «ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dovendo ritenersi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. in quanto affetta da vizio di nullità processuale insanabile».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it