Quote di partecipazione nei raggruppamenti temporanei di professionisti

13 Luglio 2020

Nell'ipotesi in cui il professionista capogruppo abbia indicato una quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione pari al 15% – quindi non maggioritaria – l'eventuale aggiudicazione è illegittima?

Nell'ipotesi in cui il professionista capogruppo abbia indicato una quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione pari al 15% – quindi non maggioritaria – l'eventuale aggiudicazione è illegittima?

L'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che “Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2257/2018) la norma, nel richiedere che la mandataria debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, fa riferimento alla fase di esecuzione delle prestazioni da parte della capogruppo, e ciò per evitare che essa possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria, che si rifletterebbe poi nell'esecuzione della prestazione.

È, dunque, illegittima, per violazione dell'art. 83, comma 8, del Codice, l'aggiudicazione, ad un raggruppamento temporaneo di professionisti, di una gara di appalto ove, nella domanda di partecipazione, il professionista capogruppo abbia indicato una quota di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione pari al 15% (quindi non maggioritaria), mentre uno dei mandanti ha indicato il 70%. La disposizione ha natura imperativa ed inderogabile, sia per il tenore letterale utilizzato (“la mandataria deve in ogni caso”) sia in quanto espressiva della esigenza di garantire che l'impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato e sia affidataria della parte preponderante dell'appalto (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4788/2018; T.A.R. Campania, Sez. VIII, n. 1929/2019; T.A.R. Lazio – Roma, n. 13237/2019).