Natura dell’art. 80, comma 5, lett. c) c.c.p. e rilevanza, anche in chiave sistematica, dell’omissione dichiarativa

Redazione Scientifica
07 Luglio 2020

Secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 80, comma 5, lett. c) [ora lett. c-bis)], del codice dei contratti è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti...

Secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 80, comma 5, lett. c) [ora lett. c-bis)], del codice dei contratti è una norma di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (Cons. Stato, comm. spec., parere del 13 novembre 2018, n. 2616; Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850, 12 marzo 2020, n. 1774, 12 aprile 2019, n. 2407, 12 febbraio 2020, n. 1071; VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

In relazione alla causa espulsiva prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), e segg. del codice dei contratti, nessuna previsione di legge (né tanto meno nella specie della lex specialis) pone a carico dei concorrenti di dichiarare le sanzioni interdittive loro precedentemente inflitte dall'ANAC e divenute inefficaci per decorso del tempo; se, infatti, la sanzione interdittiva ha cessato di essere efficace non è possibile ipotizzarne l'ultrattività attraverso un supposto obbligo dichiarativo, avente carattere strumentale rispetto alle valutazioni di competenza della stazione appaltante ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) cit., con surrettizia protrazione dell'effetto impeditivo connesso alla durata dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC stabilito dalla lett. f-ter) della medesima disposizione.

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