I “ricorsi al buio” in materia di contratti pubblici contrastano con l'esigenza di tutela effettiva

14 Luglio 2020

Per evitare “ricorsi al buio”, a guisa di “un mero azzardo”, il termine per agire in giudizio nelle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento decorre dal momento della conoscenza del provvedimento lesivo, che si realizza con l'accesso agli atti da parte dell'operatore interessato.

La questione. A fronte dell'eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività, il Collegio è chiamato a individuare il momento di decorrenza del termine per la proposizione del ricorso nelle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento.

La soluzione. In conformità con i principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (specialmente nella sentenza 8 maggio 2014, C-161/13 Idrodinamica Spurgo), il T.A.R. ha evidenziato che tale termine decorre dal momento della conoscenza del provvedimento, che si realizza con l'accesso agli atti da parte dell'operatore interessato.

I comportamenti dilatori o il diniego indebito dell'ostensione degli atti determinano, quindi, una sospensione nel decorso del termine di impugnazione di durata non necessariamente pari ai 15 giorni di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, “dovendosi, in tal caso, verificare, piuttosto, la vicenda concreta relativa all'accesso e la celere messa a disposizione degli atti”.

Si tratta di un principio funzionale a evitare che – in ogni caso – (e, quindi, anche dopo il decorso dei 15 giorni di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016) l'operatore economico sia costretto a ricorrere “al buio” e, quindi, “a guisa di un mero azzardo”.

A tale evenienza, peraltro, non può ovviare la sola possibilità di articolare motivi aggiunti, perché si tratta di uno strumento che non sempre garantisce una tutela effettiva.

Le condotte dilatorie dell'Amministrazione non possono ripercuotersi, inoltre, su un bene come la giurisdizione che, “anche in considerazione della crescente domanda di giustizia e della nuova panoplia di rimedi garantiti dal codice del processo amministrativo, costituisce una risorsa limitata, come tale da destinare ai bisogni effettivi di tutela e non da inflazionarsi attraverso interpretazioni del dato normativo che impongano al privato di proporre un ricorso giurisdizionale senza avere l'esatta cognizione dell'illegittimità della lesione alla propria sfera giuridica”. In argomento, si rinvia anche al Cons. Stato, ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12, con nota di M.A. Sandulli, L'Adunanza Plenaria esclude i “ricorsi al buio” in materia di contratti pubblici, in Giustizia insieme, in corso di pubblicazione.

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