Al recesso dall’accordo quadro sottoscritto a seguito di aggiudicazione indetta in via d’urgenza non deve seguire alcuna valutazione dell’affidamento
25 Maggio 2020
Al recesso dell'Amministrazione dall'accordo quadro sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione della gara indetta in via d'urgenza per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria - esercitato ai sensi dell'art. 163, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 - non deve seguire alcuna valutazione dell'affidamento dell'operatore economico aggiudicatario, giacchè non vi è un precedente atto ampliativo sub specie di un già avvenuto controllo dei requisiti, che abbia potuto ingenerare alcunchè nel privato. |