Limiti di ammissibilità dell’affidamento diretto e principio dell’equa ripartizione del c.d. “rischio tecnico” nelle procedure telematiche

Rosanna Macis
15 Luglio 2020

L'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 circoscrive l'affidamento diretto alle ipotesi di contratti di lavori o servizi non superiori alla soglia di € 40.000, 00 e, quanto ai contratti di fornitura di importi superiori, prescrive la necessità della consultazione di almeno cinque operatori economici. Le procedure di gara telematiche sono rette dal principio della equa ripartizione, tra partecipante e Amministrazione procedente, del c.d. “rischio tecnico”.

La fattispecie. È rimessa alla cognizione del TAR la illegittimità degli atti della procedura negoziata indetta, tramite piattaforma net4market, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lett. b) e 6 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del contratto di fornitura degli allestimenti per un evento congressuale della Croce Rossa Italiana Organizzazione di Volontariato, sotto due profili: per non avere l'Amministrazione procedente svolto alcuna indagine di mercato e perché, per effetto di trattative instauratesi prima della procedura, il contratto sarebbe stato già assegnato alla ricorrente in via diretta. Inoltre, è dedotta la violazione dell'art. 79, comma 5-bis D.lgs. 50/2016 per non essere stata assicurata all'interessata la partecipazione alla procedura telematica, a fronte di dedotti malfunzionamenti del sistema informatico che le avevano impedito la presentazione della domanda entro il termine fissato dalla lex specialis.

La decisione del TAR. Il ricorso è stato respinto con riguardo ad entrambe le censure sollevate: il TAR ha chiarito che, trattandosi di un affidamento di fornitura di importo pari a 160.000 euro, l'Amministrazione non avrebbe potuto procedere all'affidamento diretto (rispetto al quale, oltretutto, inidonee ad ingenerare legittimo affidamento sono le trattative incorse precedentemente alla indizione della gara), ma ben ha fatto a dare corso alla procedura negoziata che, con il coinvolgimento di ben sette ditte, ha reso possibile il rispetto dei principi di concorrenza e massima partecipazione. Quanto al secondo mezzo, la sentenza, richiamando l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex multis, TAR Lazio, Roma, n. 1719/2020), ha ricordato che le procedure amministrative telematiche sono governate dal principio della equa ripartizione del c.d. “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica tra operatore partecipante Amministrazione procedente: sul primo gravando l'onere di attivare le procedure con tempestività, sulla seconda la (sola) responsabilità derivante da accertati malfunzionamenti del sistema ad essa imputabili (es. fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli del servizio). Da cui la decisione di rigetto: esclusa in punto di fatto una disfunzione del sistema e accertato che la ricorrente aveva commesso degli errori tecnici nella predisposizione della domanda, il Giudice ha ritenuto non applicabile l'invocato art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.

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