Ricorso al lavoro autonomo: quando non è elusivo delle norme sul subappalto

Redazione Scientifica
27 Aprile 2020

Deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra...

Deve essere qualificato come subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale; non sussiste subappalto soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. In tale contesto il ricorso al lavoro autonomo, pur se consentito, è subordinato dal Codice degli Appalti - al fine di evitare un uso elusivo delle norme poste in materia del subappalto - all'individuazione specifica del contenuto delle attività da svolgere, non coincidente con la diretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto; ciò in quanto l'affidamento di parte delle mansioni a lavoratore autonomo implica lo svolgimento delle stesse da parte di un soggetto esterno all'organizzazione dell'appaltatore e non nella stessa stabilmente incardinato, come un lavoratore dipendente.

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