L’escussione della cauzione provvisoria non ha funzione sanzionatoria di un illecito amministrativo a tutela di un interesse generale.

Redazione Scientifica
29 Aprile 2020

L'escussione della cauzione provvisoria non ha né carattere reintegrativo o ripristinatorio di un ordine violato, né di punizione per...

L'escussione della cauzione provvisoria non ha né carattere reintegrativo o ripristinatorio di un ordine violato, né di punizione per un illecito amministrativo previsto a tutela di un interesse generale. Essa ha il suo titolo e la sua causa nella violazione di regole e doveri contrattuali già espressamente accettati negli stretti confronti dell'Amministrazione Appaltante. Conseguentemente, la “lata funzione sanzionatoria” che pure può essere riconosciuta alla misura inerisce al solo rapporto che si è costituito inter partes con l'Amministrazione Appaltante per effetto della domanda di partecipazione alla gara: si riferisce perciò all'interesse pubblico della Stazione Appaltante e non all'interesse generale.

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