Sanzione pecuniaria nei confronti dell’appaltatore per la realizzazione di opere senza previa autorizzazione
10 Giugno 2020
La realizzazione in esecuzione di un contratto di appalto di interventi, posti in essere senza previa autorizzazione in aree sottoposte a vincolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 167, comma 5, D.lgs. n. 42/2004. Si ritiene, infatti, che l'appaltatore, titolare di una relazione qualificata di detenzione dell'area su cui è realizzata l'opera, rientri nel novero dei soggetti legittimati a presentare domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e sia tenuto al pagamento della somma equivalente al danno arrecato al paesaggio o, in mancanza, al profitto conseguito mediante la condotta sanzionata, da quantificare in relazione al costo delle opere realizzate. |