Sulla decorrenza del termine di impugnazione nel caso in cui si renda necessario l’accesso agli atti

Redazione Scientifica
12 Giugno 2020

Il termine di impugnazione decorre dal momento della conoscenza del provvedimento che si realizza con l'accesso agli atti da parte...

Il termine di impugnazione decorre dal momento della conoscenza del provvedimento che si realizza con l'accesso agli atti da parte dell'operatore interessato. Laddove siano posti in essere comportamenti dilatori o sia negata indebitamente l'ostensione degli atti si determina una sospensione nel decorso del termine di impugnazione di durata non necessariamente pari ai 15 giorni di cui all'art. 76 d.lgs. n. 50/2016 dovendosi, in tal caso, verificare, piuttosto, la vicenda concreta relativa all'accesso e la celere messa a disposizione degli atti. Diversamente opinando, si costringerebbe, in ogni caso (e, quindi, anche dopo il decorso dei 15 giorni di cui all'art. 76 d.lgs. n. 50/2016) l'operatore economico a ricorrere “al buio” e, quindi, “a guisa di un mero azzardo”.

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