Inesistente il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima dell’avvio del PTT

Redazione scientifica
17 Luglio 2020

È inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima della entrata in vigore del Processo Tributario Telematico nella Regione Lazio, ossia prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Così ha stabilito la cassazione con l'ordinanza n. 14937/20, depositata il 14 luglio.

La CTR Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto da un contribuente avverso la decisione di primo grado, con cui era stato dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune relativamente al pagamento dell'ICI. La Commissione Tributaria Regionale rilevava che il ricorso di primo grado era stato notificato a mezzo PEC in data 20 luglio 2015, posto che il processo tributario telematico era entrato in vigore nella Regione Lazio dall'aprile 2017. Alla luce di questo la CTR aveva ritenuto insistente e insanabile la notifica del ricorso.
Avverso la decisione il contribuente propone ricorso in Cassazione lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti via PEC.

La Cassazione, ritenendo infondato il motivo, richiama la consolidata giurisprudenza (Cass. n. 17941/16) secondo cui «in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 16-bis, c. 3, che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dal D.M. 4 agosto 2015, art. 16» .
Inoltre, proseguono i Giudici, nel processo tributario, è inammissibile l'atto di appello notificato a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2.
Pertanto, la CTR ha correttamente ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima della entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio. Pertanto, il ricorso viene rigettato.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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