In G.U. il d.l. semplificazioni: gli interventi in tema di notifiche telematiche alle pubbliche amministrazioni

Redazione Scientifica
17 Luglio 2020

Approdato i Gazzetta Ufficiale il d.l.76/2020 (c.d. d.l. semplificazioni) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. Il provvedimento, all'art. 28, va a semplificare le notificazioni e comunicazioni telematiche degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, rendendo di fatto possibili le notifiche telematiche ad indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni estrapolati dall'indice IPA laddove l'indirizzo PEC non sia presente nell'indice PP.AA.

Ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, suppl. ord., n. 178/2020) il d.l. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. d.l. semplificazioni), in vigore già dal 17 luglio 2020.

Nel dettaglio, l'art. 28 interviene sulla notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.

In particolare, viene modificato il comma 12 dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012 nel quale viene aggiunto che «le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio»
Inoltre, il decreto-legge va a sostituire anche il comma 13 dell'art.16 prevedendo che «in caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter.

Infine, viene modificato anche l'art. 16-ter, c. 1-bis, al quale viene aggiunta la seguente parte: «Fermo restando quanto previsto dal r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, c. 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005, per detti organi o articolazioni".

Ne consegue che l'avvocato sarà in ogni caso tenuto a verificare la presenza dell'indirizzo PEC all'interno dell'indice PP.AA. consultabile dal portale dei servizi telematici (pst.giustizia.it), tuttavia, laddove detto indirizzo non sia presente in detto elenco non sarà costretto ad optare per una notificazione cartacea.

Infatti, in caso di mancato censimento della PA nel registro PP.AA. l'indirizzo PEC potrà essere estrapolato dall'indice IPA (indice.pa.gov.it) utilizzando il primario indirizzo PEC dell'amministrazione ovvero il primo della lista in caso di pluralità di indirizzi.

Fonte: ilProcessoTelematico.it