Novità in materia di notificazioni telematiche: l’art. 28 del d.l. n. 76/2020

18 Luglio 2020

L'art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, intervenendo sugli artt. 16, co. 12 e 13 e 16-ter, co. 1-bis del d.l. n. 179/2012, ha introdotto una nuova residuale modalità di notificazione degli atti in forma telematica nel caso in cui l'Amministrazione abbia omesso di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia al fine dell'iscrizione nel ReGIndE, così ponendo rimedio alle criticità emerse in giurisprudenza in merito alla notificazione ad indirizzi di posta elettronica certificata alternativi a questo ultimo.

L'articolo 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, intervenendo sugli artt. 16, co. 12 e 13 e 16-ter, co. 1-bis del d.l. n. 179/2012, ha introdotto una nuova residuale modalità di notificazione degli atti in forma telematica nel caso in cui l'Amministrazione abbia omesso di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia al fine dell'iscrizione nel ReGIndE, così ponendo rimedio alle criticità emerse in giurisprudenza in merito alla notificazione ad indirizzi di posta elettronica certificata alternativi a questo ultimo.

Segnatamente, la novella prevede che, qualora l'Amministrazione non risulti iscritta nel ReGIndE, la notificazione possa essere validamente eseguita anche presso il domicilio digitale coincidente con l'indirizzo PEC risultante nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (c.d. “Indice PA”); peraltro, la nuova formulazione del d.l. n. 179/2012 prevede che, ove in quest'ultimo elenco risultino indicati, per la stessa Amministrazione, più domicili digitali, la notificazione deve essere effettuata presso quello primario indicato nella sezione ente della P.A. destinataria. Nel caso, poi, in cui sussista l'obbligo di notificazione in relazione a specifiche materie presso organi od articolazioni delle P.A., la notificazione può essere eseguita all'indirizzo PEC ivi indicato in riferimento ai detti organi ed articolazioni.

Inoltre, l'articolo in commento ha previsto la facoltà per le Amministrazioni di trascrivere presso il ReGIndE anche gli indirizzi PEC di propri organi o articolazioni per eseguire le notificazioni in via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. L'attuazione di quest'ultima previsione è stata rimessa all'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, di specifiche tecniche con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

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