Con riferimento al danno c.d. curriculare è necessaria la comprova specifica e circostanziata

Redazione Scientifica
29 Giugno 2020

La condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell'elemento soggettivo...

La condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell'elemento soggettivo della colpa.

Per quanto concerne la quantificazione, la voce riferita al danno curriculare deve essere supportata dalla dimostrazione che la mancata integrale aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto ha precluso di acquisire ulteriori aggiudicazioni (di pari o superiore rilievo). E' anche necessario specificare quali sarebbero state le negative ricadute che il mancato affidamento ha cagionato, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle credenziali tecniche e commerciali.

L'entità della perdita dell'utile, invece, si presume correlata all'offerta presentata in gara, ovvero al margine positivo in essa incorporato, quale differenza tra costi e ribasso sulla base d'asta. Ne consegue che non può trovare ingresso la quantificazione rapportata alla misura percentuale del 10% dell'importo dell'offerta fatta dalla ricorrente, poiché ai sensi dell'art. 124, comma 1, cod. proc. amm., il danno da mancata aggiudicazione deve essere “provato”.

In assenza di allegazioni ulteriori, che consentano la quantificazione di tale voce, non resta, per la liquidazione del mancato utile da attribuire alla ricorrente, a titolo risarcitorio, che fare ricorso alla tecnica, propria del danno da illegittimità provvedimentale, della c.d. condanna sui criteri prevista dall'art. 34, comma 4, c.p.a.

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