La conversione del d.l. n. 34 del 2020: partecipazione a distanza degli imputati detenuti fino al 31 ottobre 2020

20 Luglio 2020

Con la legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato convertito con modificazioni il d.l. 19 maggio 2020, n. 34. L'art. 221 di tale decreto-legge ha previsto una modifica all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa alla sospensione del termine per proporre la querela. In occasione della conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, poi, sono state introdotte nuove disposizioni, comprese nei commi da 3 a 10 dell'art. 221 del d.l., alcune delle quali destinate a disciplinare anche il processo penale. Il termine di efficacia delle nuove disposizioni, che sono state previste per tener conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, è stato stabilito fino al 31 ottobre 2020.
Nuove disposizioni per il processo penale fino al 31 ottobre 2020

Con la legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. L'art. 221 di tale decreto-legge ha previsto una modifica all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa alla sospensione del termine per proporre la querela. In occasione della conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, poi, sono state introdotte nuove disposizioni, comprese nei commi da 3 a 10 dell'art. 221 del d.l., alcune delle quali destinate a disciplinare anche il processo penale.

Il termine di efficacia delle nuove disposizioni, che sono state previste per tener conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, è stato stabilito fino al 31 ottobre 2020.

La sospensione del termine per proporre querela

La legge n. 77 del 2020 ha convertito in legge l'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020. Questa norma ha aggiunto, all'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale”. Si tratta del termine di decadenza di tre mesi per proporre la querela che decorre dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, invero, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019).

Sul tema, di recente la Corte di cassazione ha precisato che il termine di decadenza di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen. per la proposizione non si estende all'onere di indicazione degli elementi di prova già noti, perché l'art. 173 cod. proc. pen., secondo il quale i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge, impone una interpretazione restrittiva della norma del codice penale (Cass. Sez. 5, n. 15658 del 11/02/2020).

La partecipazione al processo degli imputati detenuti a distanza

L'art. 221, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che, fino al 31 ottobre 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA).

Questa disposizione ha esteso fino al 31 ottobre 2020 la deroga alla tassativa tipologia di casi per i quali l'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. prevede la partecipazione a distanza al giudizio. L'applicazione di tale deroga presuppone la possibilità tecnica del collegamento audiovisivo ed è circoscritta alle sole categorie di soggetti indicati, che debbano prendere parte, non necessariamente come imputati, “a qualsiasi udienza penale” e non solo a quelle dibattimentali.

A questi presupposti, però, rispetto a quanto previsto dall'art. 83, comma 12, del d.l. n. 18 del 2020 è stato aggiunto la necessità del consenso delle parti.

E' poi precisato che il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

La norma pare richiedere non solo il consenso dell'imputato, ma quello delle parti, dunque anche quello delle altre parti del giudizio e del difensore dello stesso imputato.

Questa disposizione, inoltre, si applica “fermo restando quanto previsto dagli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. cod. proc. pen.”. Da questo inciso si desume che il ricorso alla video-conferenza nei casi tassativi previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di rito, anche nel periodo fino al 31 ottobre 2020, non presuppone il consenso delle parti.

È stata riproposta la previsione dell'art. 83, comma 12, del d.l. n. 18 del 2020 secondo cui le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen. sono applicabili in quanto compatibili. Questo inciso mira a garantire uno spazio di elasticità sulle formalità da adottare per tenere conto, per quanto è possibile, delle peculiarità del mezzo tecnico utilizzato. La norma, nello stesso tempo, impone il rispetto di un nucleo essenziale di garanzie irrinunciabili. Esse riguardano l'uso di modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in aula e nei luoghi collegati e la possibilità di udire quanto viene detto; l'utilizzo di una modalità che permetta, nei processi cumulativi, a ciascuno dei detenuti di vedere ed udire gli altri; la possibilità per il difensore di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, mentre, se presente nell'aula di udienza, di consultarsi riservatamente con l'imputato collegato da remoto.

Sul piano delle modalità operative, l'udienza deve essere tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario.

Essa deve svolgersi con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Anche questa formula, per molti versi inutile perché la legge non potrebbe autorizzare un processo che violi i principi costituzionali, era già presente nell'art. 83, comma 12, cit. Al fine di assegnare ad essa un significato, potrebbe essere ritenuta una norma che richiama il giudice al compito di verificare l'efficienza del collegamento a distanza.

Prima dell'udienza il giudice deve fare comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

Il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari

L'art. 221, comma 11, del d.l. n. 24 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 2020, stabilisce che, al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, fino al 31 ottobre 2020, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.24.

Per cogliere la portata di questa norma deve rilevarsi che, secondo l'art. 83, comma 12-quater.1, del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, inserito in tale norma dal d.l. n. 28 del 2020, sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale del Ministero della giustizia (DGSIA).

Secondo il comma 12-quater.2, inserito sempre nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, dal d.l. n. 28 del 2020, inoltre, sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si tratta di disposizioni molto rilevanti in vista della progressiva informatizzazione del procedimento. Esse consentono ai difensori di depositare atti con mezzi telematici, mentre prima di essere l'uso dell'informatica, in particolare della PEC, era riservato agli uffici giudiziari per le notifiche a persone diverse dall'imputato; inoltre, quanto all'attività della polizia giudiziaria, sembrano legate all'istituzione del “Portale Notizia di Reato”, che persegue lo scopo di ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando, in particolare, le attività di iscrizione e di aggiornamento di una notizia di reato nel Registro Penale (“Rege web”). In buona sostanza si tratta di realizzare per un periodo circoscritto una sorta di speriementazione di processo penale telematico.

L'art. 221, comma 11, del d.l. n. 24 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 2020, ha esteso il termine di efficacia di queste disposizioni al 31 ottobre 2020.

Il deposito, secondo quanto previsto dalla disposizione, si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore della struttura del Ministero competente (DGSIA).

Il decreto che autorizza il deposito telematico e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Colloqui a distanza per i detenuti minorenni

L'art. 221, comma 10, d.l. n. 24 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 2020, prevede che, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'art. 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e dell'art. 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'art. 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

Va segnalato che il presupposto per lo svolgimento dei colloqui a distanza non è solo la richiesta dell'interessato, ma, in alternativa, anche l'indispensabilità della misura per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate

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