Emergenza epidemiologica da COVID-19 e lo Statuto dei diritti del Contribuente

20 Luglio 2020

Di seguito gli Autori effettuano una disamina dei provvedimenti normativi tributari più significativi, assunti finora durante “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, dichiarato il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri, in relazione con lo Statuto del Contribuente.
Normazione per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e lo Statuto dei diritti del Contribuente

I provvedimenti normativi tributari più significativi, assunti finora durante “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, dichiarato il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri, sono stati:

  1. Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 (non convertito ed abrogato dalla legge 24 aprile 2020, di conversione del Decreto Cura Italia: restano salvi gli atti adottati e gli effetti giuridici prodotti dal 2.3 al 29.4.2020): 37 articoli.
  2. Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 – “Decreto Cura Italia” (convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n.27): 127 articoli.
  3. Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 – “Decreto Liquidità” (convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020 n. 40): 44 articoli.
  4. Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 – “Decreto Rilancio” (convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77): 266 articoli (con vari allegati per complessive 268 pagine).

A tali provvedimenti normativi sono stati aggiunti una congerie di Circolari, Risoluzioni, Provvedimenti del Direttore generale e Comunicati stampa dell'Agenzia delle Entrate.

Trattasi di 474 articolati normativi, oltre i relativi allegati ed una ventina di atti amministrativi generali volti ad adottare ogni necessaria misura emergenziale (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali; misure di sostegno alla liquidità delle famiglie; contributi a fondo perduto; premi ai lavoratori dipendenti; cassa integrazione in deroga; misure in materia di giustizia etc.) di contrasto all'epidemia di Covid-19 ed alle conseguenti ricadute economiche nazionali*.

*In evidenza
Tale alluvionale normativa “emergenziale”, concentrata in un trimestre, impatta su un pregresso “ordinario” già ex se molto impegnativo per il cittadino-contribuente. Secondo una nota ricerca della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel decennio 2008-2017, soltanto a tener conto di leggi finanziarie (o di stabilità o di bilancio), manovre correttive e decreti “mille-proroghe”, si è arrivati a contare 10.000 commi (è noto che spesso tali provvedimenti sono composti da un unico articolo e centinaia di commi), oltre ai numerosissimi necessari decreti attuativi (molti dei quali ancora non emessi) che, solo per la legge di bilancio, sono circa 200 l'anno; tale meritorio studio enumera anche le Circolari (490), le Risoluzioni (1.768), i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia (2.023). Il tutto corrispondente a circa 50.000 pagine da leggere, interpretare ed applicare correttamente, sotto la spada di Damocle, minacciosa di sanzioni importanti.

Quanto sommariamente illustrato necessità di professionalità molto elevate [ricorre alla mente la figura dello Scriba, che, nell'antico Egitto, era detentore del linguaggio scritto, cioè di quel codice comunicativo, incomprensibile ai più, che era lo strumento per le classi dominanti di conservazione della supremazia. Luigi Einaudi “Miti e paradossi della giustizia tributaria” ricorda la seconda massima enunciata da Adam Smith “La ricchezza delle nazioni”, secondo la quale: “L'imposta che ognuno deve pagare dovrebbe essere certa e non arbitraria. Il tempo del pagamento, il modo del pagamento, l'ammontare dovuto, tutto dovrebbe essere chiaro e semplice sia per ogni contribuente, come per qualsiasi altra persona” (Wealth of Nations, V, II, II, II). Solo così può coltivarsi un effettivo dialogo tra amministrazione tributaria ed il cittadino-contribuente, al fine di favorire quella che viene definita “Tax compliance”, cioè l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria], spesso sproporzionate alle fattispecie concrete da governare. Peraltro, tale produzione normativa non è sempre stata rispettosa dei principi generali enunciati dallo Statuto dei diritti del contribuente*; in particolare:

  • nella scelta della fonte di produzione delle leggi tributarie: art. 1: le disposizioni dello Statuto possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”; art. 4: “non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti;
  • nell'oggetto tributario delle leggi: art. 2, comma 2: “le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario”;
  • nella loro tecnica di redazione: art. 2, comma 1: “le leggi che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute; comma 3: “i richiami contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio”; comma4: “le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato”;
  • nell'obbligo per gli Enti fiscali di redazione di testi coordinati: art. 5: “di assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative ed amministrative in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati, da mettere a disposizione dei contribuente”.

*In evidenza
Lo Statuto dei diritti del contribuente si indirizza al legislatore (artt. 1, 4), dettando criteri per la formulazione di leggi in materia tributaria ed agli enti fiscali (artt. 5, 10-bis), tenuti ad attenersi, nell'esplicitazione dei propri compiti e nei rapporti con il contribuente, ad un insieme di regole di condotta, sempre salvaguardando “il principio della collaborazione e della buona fede” (art. 10, c. 1); successivamente (artt. 11, 14) enuncia diritti e profili di tutela del contribuente, quali gli interpelli di vario tipo, le garanzie nel corso delle verifiche fiscali, l'istituzione della figura del Garante del contribuente, cui ci si può rivolgere per segnalare “disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione finanziaria” (art. 13, c. 6).

Limitando l'esame all'ultimo decreto, denominato “Rilancio”, del 19 maggio 2020 n. 34, per valutare la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione, emerge come questo decreto sia stato esaminato nel Consiglio dei Ministri in marzo e poi annunciato per aprile (tanto che avrebbe dovuto denominarsi decreto “Aprile”); è stato, invece, rinviato a maggio per essere approvato in Consiglio dei Ministri il 13 maggio, con la sibillina clausola condizionale: “salvo intese” (Sembrerebbe che - come ripetutamente accaduto in altre simili occasioni - la clausola extra legem: “salve intese” voglia significare una prima sommaria approvazione del decreto-legge che, ove ci fosse un successivo diverso accordo, può essere modificato prima dell'invio al Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), inviato al Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale soltanto il 19 maggio (dopo 6 giorni di “buio”)*.

*In evidenza
L'art. 77 della Costituzione italiana stabilisce che “quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”. Il Presidente della Repubblica era già intervenuto nell'aprile del 2019 per stigmatizzare la prassi dei troppi decreti approvati “al buio”, alcuni dei quali, come il Decreto “Sblocca-cantieri” e il Decreto “Crescita”, a seguito delle modifiche intervenute prima della pubblicazione, avevano addirittura richiesto una doppia approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Un Decreto legge che, con la formula “Salvo-intese”, finisca per esser diverso da quello approvato sotto la responsabilità collegiale del Consiglio dei Ministri, viola l'art. 95, II comma, Costituzione. Anche la riduzione dei tempi della discussione, attraverso la presentazione di “maxiemendamenti”, da approvare con il voto di fiducia nel giro di pochi giorni, se non, come accaduto, di appena qualche ora, ha formato oggetto di un severo monito della Corte Costituzionale (Ordinanza 17/2019).

Il travagliato procedimento adottato con la formula del “salvo intese”, con la possibilità di apportare modifiche nel periodo tra l'approvazione del decreto e la sua pubblicazione sulla G.U., finisce per essere del tutto contrario, non solo alla norma costituzionale, ma anche al principio di chiarezza e trasparenza che lo Statuto (art. 2), a riguardo delle leggi contenenti disposizioni tributarie, richiede che sia sempre salvaguardato.

L'art. 157 del Decreto in predicato, che espressamente autodenuncia come la proroga del temine avvenga in “in deroga a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto”, non è comunque chiaro e trasparente, come richiede lo Statuto, perché introduce un inedito iato procedimentale tra “emissione” degli atti impositivi in scadenza nell'anno 2020 e la loro “notifica” al contribuente nel successivo anno 2021. Peraltro, nei casi di cui al 2° comma, gli atti elaborati o emessi nel 2020 potrebbero perfino non essere stati sottoscritti. Quindi, ad esempio, un avviso di accertamento non notificato che resterebbe fulminato da decadenza al 31 dicembre 2020, e che dovrebbe assumere rilevanza giuridica quando viene portato a conoscenza dell'interessato, producendo solo da questo momento gli effetti previsti dalla legge, quoad effectum viene frazionato in due differenti atti: uno interno (che ne diviene presupposto) e l'altro esterno (che fruisce di una proroga annuale del termine decadenziale), aventi entrambi correlata rilevanza giuridica. La scelta di quando notificare, dopo aver emesso nei termini l'atto interno presupposto, dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, è completamente rimessa alla discrezionalità dell'Ente fiscale, condizionando le scelte personali ed imprenditoriali del cittadino-contribuente; infatti, ove questi venisse comunque a conoscenza dell'emissione dell'atto, non solo non potrebbe impugnarlo ma non sarebbe neppure in grado di sapere quando gli verrebbe notificato e come potrebbe regolarsi in ordine alle decisioni imprenditoriali da assumere: un fattore di incertezza e confusione, quindi, del tutto lontano dallo spirito dello Statuto, che invece suggerisce l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e buona fede con il contribuente. L'unica garanzia offerta al contribuente è quella secondo cui la prova dell'emissione degli atti entro l'anno 2020 può essere fornita anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi (come ha stabilito il Consiglio di Stato in una recente decisione (n. 2270 del 2019), riguardante graduatorie concorsuali i cui esiti erano affidati solo alla “macchina”, è necessario che l'algoritmo utilizzato nella procedura informatizzata sia, in tutti i suoi aspetti, conoscibile dai destinatari e che, in tale sua piena leggibilità, possa essere sottoposto al sindacato finale del Giudice) dell'Agenzia delle entrate.

Conversione in legge dell'art. 135, comma 2, del Decreto “rilancio” n° 34/2020: inquadramento normativo ed interpretazione

L'art. 83, c. 7, D.L. "Cura Italia” n. 18/2020, conv. con mod. in L. 24 aprile 2020, n. 27 ed ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. in L. 25 giugno 2020, n. 70, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, prevede:

  1. la discussione a distanza (o “da remoto” oppure “telematico”) “con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio [tributariamente nella pubblica udienza e nella seduta camerale partecipata in contradittorio, di cui rispettivamente agli artt. 34 e 70, c. 7, d.lgs. 546/1992] e l'effettiva partecipazione delle parti” (art. 83, c. 7, lett. f)*;
  2. la trattazione nell'ufficio giudiziario in seduta camerale non partecipatamediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte” (c.d. processo documentale) ex art. 83, c. 7, lett. h)**. Tale norma emergenziale per il processo civile, si applica al processo tributario in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 1, c.2, d.lgs. 546/1992, nonché, più direttamente, dell'art. 83, c. 21, d.l. “CuraItalia” n. 18/2020, e succ. modif. ed integr..

*In evidenza
“La previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

**In evidenza
Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

L'art. 29, c.1, “Decreto Liquidità” n. 23/2020 completa il percorso di digitalizzazione del processo tributario -iniziato conl'art. 16-bis, c.3, (come sostituito dall'art. 16, c.1, lett. a) n.4, D.L. n. 119/2018) e 3-bis (come introdotto dall'art. 16, c.5, D.L. n. 119/2018) del D.Lgs. n. 546/1992 - rendendo obbligatoria la modalità telematica delle comunicazioni, notificazioni e depositi, indipendentemente dalla data di notifica del ricorso introduttivo o dell'appello. Tutti gli Enti fiscali nonchè le parti private assistite da un difensore abilitato (possono restare escluse, per “le controversie di valore fino a tremila euro” di cui all'art. 12, D.Lgs., n. 546/1992, le parti private che stanno “in giudizio senza assistenza tecnica”), anche se si sono costituite con modalità analogiche, sono obbligati a notificare e depositare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematica. Quindi, gli atti introduttivi dei giudizi tributari devono essere notificati a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e, nel termine dei successivi trenta giorni, depositati in Commissione tributaria, utilizzando il canale telematico (S.I.Gi.T.). Valvola di sicurezza a tale obbligo è l'art. 16-bis, c. 3, ultimo alinea, D.Lgs. n. 546/1992, ove si prescrive che: “In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il Collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche”.

L'art. 135, c.2, D.L. “Rilancio” n. 34/2020, disciplina in via ordinaria e speciale il processo tributario. Poichè lex specialis derogat generali, dal 19 maggio 2020 nel processo tributario vige il d.l. “Rilancio” ed il precedente d.l. “CuraItalia” cessa al 18 maggio 2020.

Tuttavia, l'art. 135, d.l. “Rilancio” n. 34/2020 resterà inapplicabile fino alla emanazione dei pareri ivi richiesti perchè il canone di specialità opera soltanto tra norme applicabili. Il d.l. “Rilancio” n. 34/2020, è stato esaminato dalla Camera in data 6 luglio 2020 ed approvato - ponendo la fiducia perché considerato decisivo per l'attuazione del programma di governo - con votazione del 9 luglio 2020; è stato esaminato ed approvato definitivamente per la conversione dal Senato in data 16 luglio 2020, anche qui ponendo la fiducia.

La novella introdotta da questo comma usa il termine “udienze” in senso generico, riferito anche alle sedute camerali (tanto è vero che precisa con l'inciso: “di cui agli articoli 33 e 34”), introducendone a regime la celebrazione in presenza ed a distanza (o da remoto oppure telematica); mentre per le prime si continua a procedere ex art. 33*, c.1, nei termini di cui all'art. 32**, c. 2 (10 giorni liberi prima della trattazione), per le seconde, si procede con richiesta analoga a quella di cui all'art. 33, c.1, ma nei termini di cui all'art. 31***, c. 2 (30 giorni liberi prima della trattazione), relativi a rinvii “per esigenze del servizio”.

*Art. 33

Trattazione in camera di consiglio

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

**Art. 32

Deposito di documenti e di memorie

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.

2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

***Art. 31

Avviso di trattazione

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Inoltre, gli uffici giudiziari tributari ove praticare la trattazione telematica saranno solo quelli “presso cui è possibile attivarla” (individuati con provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze) e le cause da trattare saranno selezionate dai “giudici*, sulla base di criteri individuati dai presidenti delle commissioni tributarie” tra quelle per le quali le parti avranno già formulato apposita richiesta. Quindi, è confermato che per la discussione telematica di una causa necessiterà la sussistenza di 3 requisiti: 1) rituale richiesta di parte, 2) l'idoneità tecnica dell'ufficio giudiziario competente per la trattazione (accertata dal Direttore delle finanze) e 3) rientrare nei criteri individuati dal Presidente della Commissione tributaria competente, ritenuti sussistenti dal Presidente del collegio (o dal Giudice monocratico, ove si ritenga tale disciplina applicabile anche alle sedute camerali partecipate per l'ottemperanza).

*In evidenza
Per dirla con le parole del Legislatore dell'art. 16-bis, c. 3, ultimo alinea, D.Lgs. n. 546/1992: “il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il Collegio se la questione sorge in udienza”.

Opportunità di sperimentazione ed implementazione telematica del processo tributario: composizione collegiale virtuale

Poiché l'incipit della novella introdotta con l'art. 135, comma 2 d.l. “Rilancio” è: “La partecipazione alle udienze dì cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Vds. Focus D. Chindemi e S. Labruna: Trattazione-discussione-e-deliberazione-da-remoto-dopo-l-emanazione-del-decreto-rilancio, Giuffré Francis Lefebvre), che riguardano rispettivamente la seduta camerale e l'udienza pubblica, appare necessario, preliminarmente, precisare quanto segue:

  • a) Trattazione della causa in Camera di Consiglio

(articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

Il previgente art. 16, c. 4 del D.L. n. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), prevedeva -in via ordinaria- solo l'udienza "a distanza" per la discussione in contraddittorio della controversia (art. 34 D.lgs. 546/1992): “La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta …”, adesso l'art. 83, c.7, D.L. “Cura Italia” n. 18/2020, prevede -in via eccezionale- anche la trattazione nell'ufficio giudiziario in seduta camerale non partecipatamediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte” (c.d. processo documentale). Il sopravvenuto art. 135, c. 2, del D.L. n. 24/2020 conferma la trattazione “a distanza” della controversia in camera di consiglio (art. 33 d.lgs 546). La seduta camerale, che è la forma ordinaria di trattazione delle controversie tributarie, costituisce una modalità di trattazione della controversia in camera di consiglio, senza la presenza del pubblico e delle parti in causa, fatti salvi i casi ove ne sia espressamente prevista l'audizione (c.d. seduta camerale partecipata). Il Presidente del collegio (o Il Giudice monocratico per le sedute camerali del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70, c.10-bis, D.Lgs. n. 546/1992), tratta la causa con audizione in contraddittorio delle parti presenti (nei giudizi di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D.lgs. n. 546/1992), per poi decidere la controversia nel segreto della camera di consiglio ex artt. 70, c. 6 e 35, c.1, d.lgs. 546/1992. Sostanzialmente analoga trattazione camerale è prevista per i procedimenti incidentali cautelari per le istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti e/o dell'esecutività delle sentenze ex artt. 47 (l'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992 va ritenuto norma generale - in quanto compatibile - anche per tutte le sospensive cautelari di cui ai successivi artt. 52, 62-bis e 65 c. 3-bis), 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D.Lgs. n. 546/1992 ma con mera audizione delle parti presenti.

Mentre non si coglie alcuna sostanziale differenza tra audizione in contradittorio delle parti presenti (nei giudizi di ottemperanza) e discussione (nelle pubbliche udienze) - prescindendo dall'obbligo di pubblicità limitato ai casi di discussione - sembrerebbe che la mera audizione (nei procedimenti incidentali cautelari) possa consistere nella risposta delle parti audite a domande del giudice.

  • b) Discussione della causa in Udienza pubblica

(articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

L'udienza pubblica è una modalità opzionale di trattazione della controversia - ad espressa richiesta di almeno una delle parti costituite- discutendo in un'aula davanti al pubblico liberamente presente (c.d. muto testimone), con l'assistenza del segretario (secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere, ex art. 9, D.lgs. 546/1992 ed art. 35, d.lgs.545/1992), in osservanza del canone di pubblicità, a pena di nullità (alla nullità dell'udienza per mancanza di pubblicità, consegue anche quella di tutte le attività poste in essere e di tutti i provvedimenti emanati in tale circostanza.), ex art. 1, c.2, D.lgs. n. 546/1992 ed art. 128 del codice di procedura civile. Il giudice collegiale (per le pubbliche udienze non è previsto il giudice monocratico), con l'assistenza del segretario ammette le parti costituite presenti ed i relativi difensori alla discussione (ex art. 34, D.lgs. n. 546/1992).

L'art. 135, c. 2, D.L. n. 34/2020, secondo cui: "Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza", va riferito a tutto l'ambiente virtuale in cui si dipana l'attività giudiziaria telematica, e non focalizzata esclusivamente nell'ufficio giudiziario, nell'ufficio dell'ente fiscale, nello studio del difensore, nella sede/domicilio/residenza del contribuente oppure ancora nelle abitazioni private dei giudici o del segretario in telelavoro (c.d. "smart working"); “aula d'udienza virtuale” si potrebbero insieme definire ai fini di cui all'art. 135, c.2, D.L. n. 34/2020, tutti gli ambiti necessari all'esercizio telematico dell'attività giudiziaria in seduta camerale di trattazione, in udienza pubblica di discussione ed in seduta camerale di deliberazione, su cui il Presidente/Giudice monocratico esercita i suoi poteri di polizia (tra tali poteri c'è anche quello di irrogare sanzioni amministrative con propria ordinanza ex art. 179 c.p.c.) per il mantenimento dell'ordine e del decoro e da cui può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

  • c) Deliberazione della causa in Camera di Consiglio

(articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

La seduta camerale di deliberazione “in segreto nella camera di consiglio”* costituisce la fase conclusiva di ogni trattazione della controversia (seduta camerale di trattazione ex art. 33 ed udienza pubblica di discussione ex art. 34) e prevede la sola compresenza dell'intero collegio che ha partecipato alla trattazione.

Art. 276

c.p.c. (Deliberazioni)

“La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente. Se intorno a una questione si prospettano piu' soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi' successivamente finche' le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice".

Vds. Focus D. Chindemi e S. Labruna, Decisione-nel-processo-tributario-dalla-deliberazione-in-segreto-in-camera-di-consiglio-alla-pubblicazione-nella-sentenza, in IlTributario, Giuffré Francis Lefebvre

  • d) Razionalizzazione dei collegamenti nel processo tributario telematico

Per i casi di cui ai precedenti punti a) e c): camere di consiglio per la trattazione della controversia non partecipate e camere di consiglio per la deliberazione (di cui rispettivamente agli artt. 33 e 35, D.lgs. n. 546/1992), il collegamento telematico resta interno al solo collegio giudicante e, quindi, assolutamente privo di pubblicità.

Per i casi di cui al punto a), limitatamente alle sedute camerali partecipate, e b) il collegamento telematico riguarda giudice collegiale/monocratico, segretario, parti in causa e relativi difensori. Ove c'è discussione [Per l'audizione delle parti in contraddittorio nelle sedute camerali partecipate (giudizio di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D.Lgs. n. 546/1992) è necessaria la partecipazione del pubblico (muto testimone)? E per i procedimenti incidentali cautelari relativi alle istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti e/o dell'esecutività delle sentenze ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D.Lgs. n. 546/1992, con mera audizione delle parti presenti?], è necessaria anche la partecipazione del pubblico (muto testimone) nell'aula d'udienza virtuale.

Ai fini del collegamento telematico, si possono individuare quindi due format:

  1. Collegamenti telematici tra soggetti interni ed esterni all'organo giudicante: tali sono quelli relativi alla discussione in pubblica udienza ed alla trattazione camerale partecipata: sia con audizione in contraddittorio, sia con mera audizione.
  2. Collegamenti telematici tra soggetti interni all'organo giudicante: tali sono quelli relativi alla trattazione camerale non partecipata ed alla deliberazione della decisione nel segreto della camera di consiglio.

La composizione virtuale del collegio giudicante non sembrerebbe contemplata nell'articolo in commento laddove così recita: “La partecipazione alle udienze dì cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione”, Tuttavia, la successiva locuzione: “nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie …” consentirebbe sia la partecipazione collegiale a distanza dei magistrati tributari, sia del personale di collaborazione.

La delocazione dei componenti del collegio giudicante, assumerebbe risolutivo rilievo in quelle sedi giudiziarie tributarie nelle quali la carenza di organico impone l'applicazione di magistrati provenienti da sedi molto distanti (la commissione tributaria Lombardia, ad esempio, amministra giustizia grazie all'applicazione di magistrati tributari titolari in uffici giudiziari tributari della Sicilia, della Sardegna, della Puglia, della Campania etc.).

Il collegamento telematico interno all'organo giudicante consentirebbe il risparmio di una trasferta costosa per le casse erariali e stressante per il magistrato applicato. Diverrebbe, inoltre, efficace strumento per provvedere ad eventuali improvvise sostituzioni di magistrati improvvisamente impediti per motivi personali.

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