Il valore di cui alla lett. d), co. 2, art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 deve essere inteso in termini assoluti

16 Luglio 2020

In materia di giudizio dell'anomalia dell'offerta, non può essere accolta un'interpretazione letterale dell'art. 97, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 e, pertanto, il testo – risultante dalla modifica apportata dal decreto Sblocca cantieri – deve intendersi nel senso che il valore correttivo di cui alla lett. d) citata è già un valore percentuale perché omogeno alla somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico che va a decrementare.Pertanto da tale valore non si può ottenere un ulteriore valore percentuale tramite una diversa operazione di calcolo non prevista.In questo senso, nell'ambito della formula in cui è contenuto, il valore indicato nella lett. d) citata deve intendersi in termini “assoluti”.

Il caso. La sentenza in commento trae origine da una gara aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso per l'affidamento di un appalto di lavori.

L'aggiudicataria veniva esclusa in via automatica all'esito del giudizio sull'anomalia dell'offerta, per aver presentato un ribasso superiore alla soglia di anomalia.

Avverso l'aggiudicazione e gli atti connessi la concorrente esclusa presentava ricorso al T.A.R. Marche, rappresentando che trattavasi di gara cui erano state ammesse offerte pari o superiori a 15, soggetta, per la determinazione della loro congruità, ratione temporis, all'art. 97, comma 2, del predetto Codice come sostituito dall'art. 1, comma 20, lett. u), n. 1), del d.-l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, e indi alla formula ivi contenuta. Sosteneva quindi che nell'applicare detta formula la stazione appaltante aveva erroneamente considerato il valore di cui alla lett. d) del comma in parola - che decrementa quello di cui alla precedente lett. c) - come assoluto, mentre, invece, esso sarebbe un valore percentuale.

Il T.A.R. adìto ha accolto la prospettazione del ricorrente, privilegiando, dunque, un'interpretazione letterale della lett. d), co. 2, art. 97, codice dei contratti pubblici.

L'aggiudicataria ha presentato appello al Consiglio di Stato, deducendo error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 97, co. 2, lett. d) cit., in quanto l'orientamento fatto proprio dal giudice di prime cure sarebbe minoritario e si porrebbe in contrasto con la circolare del MIT n. 8/2019 e la delibera dell'ANAC n. 715/2019.

Sull'interpretazione dell'art. 97, così come novellato dal decreto Sblocca cantieri. La questione di diritto sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato afferisce alla corretta interpretazione dell'art. 97, co. 2, lett. d), codice dei contratti pubblici.

In particolare viene chiesto, segnatamente, se il valore di cui alla citata lett. d), sia da considerarsi “assoluto” ovvero “percentuale”.

L'appello è stato ritenuto fondato e, pertanto, il giudice ha accolto l'interpretazione che vuole la lett. d) come riferita a un valore assoluto.

Dall'analisi delle varie fasi in cui si struttura il giudizio sull'anomalia dell'offerta si desume, infatti, che il valore considerato dalla lett. d) è già di suo un valore percentuale: si tratta dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b), il quale a sua volta esprime la media dei differenziali dei ribassi percentuali sulla base d'asta superiori alla media precedentemente ottenuta dopo il taglio delle ali.

Del resto, tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti consistono in percentuali rispetto alla base d'asta.

E infatti hanno un valore percentuale: la media dei ribassi prevista dalla lettera a); lo scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media; la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera c); il valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto medio aritmetico, è un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico.

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