Convertito in legge il c.d. decreto Rilancio: le novità per il PCT
20 Luglio 2020
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 180, suppl. ordinario n. 25 del 18 luglio 2020) la legge n. 77/2020, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio). Le novità in tema di Processo Civile Telematico sono tutte contenute nell'art. 221. In particolare, si prevede la proroga al 31 ottobre 2020 dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e pagamento telematico del contributo unificato. Prevista inoltre la possibilità di fissare fino al 31 ottobre 2020 udienze da remoto e con trattazione scritta.
L'art. 221, comma 4, aggiunge all'art. 83 d.l. n. 18/2020 la disposizione secondo cui il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Il comma 5 del medesimo articolo, facendo riferimento ai procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, prevede che «il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115/2002, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'art. 5, c. 2, del codice di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82».
Il comma 6, invece, prevede che partecipazione alle udienze civili possa avvenire, su richiesta dell'interessato e almeno 5 giorni prima dell'udienza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, precisando inoltre che «la parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione».
Si veda per approfondimento il Focus “L'avvocato telematico ai tempi del Coronavirus. Tra soluzioni legislative e prospettive”, a firma dell'Avv. Nicola Gargano |