Caduti i sospetti di abusi sessuali a carico del padre, i minori possono rientrare nella famiglia di origine
21 Luglio 2020
Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 1° luglio 2020, ha accolto il ricorso del PM ex art. 330, 333 e 336 c.p.c. ed ha revocato i precedenti decreti provvisori con cui due minori erano stati affidati ai servizi sociali e collocati presso una nuova famiglia, disponendo il rientro degli stessi in quella d'origine. I due minori erano stati allontanati dalla famiglia a seguito di un sospetto abuso sessuale ad opera del padre nei confronti della figlia ed era stato disposto un collocamento protetto ex art. 403 c.c.. Durante il conseguente procedimento penale non emergevano però elementi idonei a sostenere l'accusa, tanto che fu disposta l'archiviazione del caso. In particolare, la Procura della Repubblica aveva osservato che la madre non aveva reso una testimonianza attendibile, in quanto affetta da problemi di salute mentale, mentre le affermazioni della minore risultavano fortemente condizionate nella loro idoneità a sostenere l'accusa dalle considerazioni dei periti. In tale sede, gli operatori dei servizi sociali confermavano però l'insussistenza dei presupposti per il rientro dei minori presso i genitori. La CTU, svolta nel procedimento sfociato nel provvedimento in esame, evidenziava invece gli esiti positivi degli incontri tra i minori e la famiglia di origine, ripristinati progressivamente e con successo. L'indagine psicosociale effettuata dal servizio sociale in piena collaborazione con la CTU, la famiglia di origine e quella collocataria ha dunque permesso di accertare l'ampia disponibilità dei genitori al reinserimento dei minori con la massima attenzione ai loro bisogni e costante collaborazione con i servizi sociali. La collaborazione tra famiglia collocataria e famiglia di origine ha infatti consentito ai bambini di affrontare il riavvicinamento a quest'ultima con serenità e adeguato sostegno. Il Tribunale minorile, dunque, ha ritenuto che non sussistano allo stato elementi di pregiudizio rispetto alle figure genitoriali che si sono rivelate idonee e adeguate rispetto alle esigenze di vita ed affettive dei figli. In conclusione, in virtù dell'art. 4, comma 5-ter, l. n. 184/1983 e della necessità di tutelare, in quanto rispondente all'interesse dei minori nel caso di specie, la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l'affidamento, il tribunale ordina il rientro dei minori presso l'abitazione familiare e prescrive che i minori continuino a frequentare almeno un fine settimane al mese la famiglia con cui avevano abitato «per tutto il tempo che ciò possa essere utile e rispondente ai bisogni anche affettivi e di costruzione del processo identitario dei minori». Viene al contempo conferito ai servizi sociali l'incarico di monitoraggio del percorso di inserimento dei minori nel rinnovato contesto familiare per la durata di 2 anni, con garanzia di un sostegno psicoterapeutico per i minori stessi e di un sostegno alla genitorialità della coppia per aiutarla nel superamento di eventuali difficoltà che potrebbero insorgere.
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