La Cassazione sull'attestazione di conformità alle ricevute PEC pervenute in via telematica dalla cancelleria
21 Luglio 2020
Lo si legge nell'ordinanza n. 14839/20, depositata il 10 luglio, con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'impugnazione del decreto con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso avvero il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria richiesti dal ricorrente.
A prescindere dal merito delle censure, il Collegio rileva l'improcedibilità del ricorso. Il ricorrente infatti, pur dando atto della data di pubblicazione del decreto impugnato, prodotto in copia autentica, non riferisce nulla in ordine alla comunicazione di tale decreto da parte della cancelleria, rendendo dunque impossibile accertare la tempestività dell'impugnazione, non risultando nemmeno depositata copia autenticata della relata di comunicazione.
L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 prevede che, una volta pronunciato il decreto del Tribunale, il termine per proporre ricorso in Cassazione è di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione dello stesso da parte della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La comunicazione della cancelleria è dunque onere necessario che deve essere adempiuto tramite PEC al difensore del richiedente secondo il quadro normativo di cui all'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012. Il legislatore infatti, nella materia di cui in oggetto, ha individuato con norma speciale una deroga al termine ordinario di impugnazione di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., ma anche rispetto alla decorrenza di siffatto termine. Ed infatti, mentre l'art. 326, comma 1, c.p.c. prevede la decorrenza dalla notificazione della sentenza, il citato art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 fissa come dies a quo quella della comunicazione del decreto da parte dell'ufficio. Il rispetto del termine, nel presupposto dell'impossibilità del deposito telematico dell'atto, deve essere verificato sulla base dell'attestazione di conformità del difensore, essendo escluso un onere della Corte di diretta verifica della notifica o della comunicazione telematica.
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |