La parte privata che effettua un’istanza via PEC deve assicurarsi che l’atto sia giunto all’attenzione del giudice
21 Luglio 2020
Una parte propone ricorso per la cassazione della sentenza con cui è stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale lo aveva condannato alla pena di giustizia per simulazione di reato e truffa. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa poiché, nonostante egli avesse presentato istanza di rinvio dell'udienza a mezzo PEC, la Corte territoriale aveva proceduto al giudizio.
La Cassazione rileva che l'istanza di rinvio dell'udienza, spedita via posta elettronica certificata all'ufficio notifiche penali della Corte d'appello, non risulta pervenuta. |