Sull'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai soli fini risarcitori

Redazione Scientifica
03 Luglio 2020

La richiesta d'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo ai fini di successive azioni risarcitorie non configura una nuova domanda stricto sensu, tant'è che essa è esperibile direttamente in...

La richiesta d'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo ai fini di successive azioni risarcitorie non configura una nuova domanda stricto sensu, tant'è che essa è esperibile direttamente in appello ai sensi dell'art. 104, comma 1, Cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, V, 14.8.2017, n. 4001); si tratta piuttosto di una richiesta, o di una segnalazione d'interesse (Cons. Stato, IV, 18 maggio 2012, n. 2916) volta a stimolare - a fronte di un'originaria domanda d'annullamento, che includeva in sé una componente accertativa dell'illegittimità del provvedimento - il giudizio di legittimità in funzione d'una eventuale e (anche) successiva azione risarcitoria.

A tale riguardo, al di là dell'orientamento secondo il quale la conversione dell'azione potrebbe essere effettuata anche d'ufficio dal giudice, costituendo la domanda d'accertamento un minus rispetto a quella d'annullamento, ed essendo già contenuta in quest'ultima (Cons. Stato, V, 28 luglio 2014, n. 3997; in senso diverso, cfr. Cons. Stato, V, n. 4001 del 2017, cit.; cfr. anche Ad. Plen., n. 5 del 2014, in cui si evidenzia, in relazione al principio di cd. “continenza”, che “se è vero che l'accertamento è compreso nell'annullamento (il più comprende il meno), l'accertamento a fini risarcitori è qualcosa di più o comunque di diverso dalla domanda di annullamento”), è pacifico che non occorra ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del provvedimento una domanda di risarcimento del danno formulata nell'ambito del medesimo giudizio, essendo ben sufficiente in proposito una mera richiesta di parte, avanzata in ogni tempo, espressiva dell'interesse a un accertamento strumentale alla pretesa risarcitoria anche futura (Cons. Stato, IV, 5 dicembre 2016, n. 5102; V, 24 luglio 2014, n. 3939; v. anche Cons. Stato, IV, 18 agosto 2017, n. 4033, secondo cui l'interessato ha “l'onere di allegare compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell'azione risarcitoria”; nello stesso senso Id., 28 dicembre 2012, n. 6703).

L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento può ben avvenire anche in caso di sopraggiunta improcedibilità per difetto d'interesse della domanda demolitoria, atteso che “ai sensi dell'art. 34 comma 3, c.p.a. l'improcedibilità del ricorso di primo grado conseguente alla mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento che modifichi l'assetto degli interessi in giuoco non fa venir meno l'interesse ad una decisione che dichiari ed accerti l'illegittimità del provvedimento impugnato, in vista della proposizione della autonoma domanda risarcitoria” (Cons. Stato, V, 24 luglio 2014, n. 3957; IV, 16 giugno 2015, n. 2979; v, anche VI, 4 maggio 2018, n. 2651; IV, 13 marzo 2014, n. 1231).

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