Contratti attivi della p.A: va esclusa l’applicazione analogica del Codice dei contratti pubblici

Valeria Zallocco
21 Luglio 2020

Nonostante siano soggetti ai principi generali dell'attività amministrativa e a quelli della concorrenza e parità di trattamento, i contratti attivi della pubblica amministrazione sono sottratti all'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici. Deve inoltre escludersi l'applicazione in via analogica ai contratti attivi di norme o istituti del Codice dei contratti pubblici atteso che la disciplina contenuta nel citato Codice non è generale ma speciale ed ha pertanto un ambito di applicazione particolare.

La vicenda. Il Ministero della Difesa indiceva una procedura volta alla vendita di due ex navi della Marina Militare Italiana. La gara si espletava con il metodo al rialzo a mezzo di offerte segrete e l'aggiudicazione era prevista a favore dell'impresa che avrebbe presentato l'offerta più alta. La prima classificata offriva un rialzo del 280% sul prezzo a base d'asta. Un concorrente impugnava l'aggiudicazione lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. In altri termini, secondo il ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla verifica di congruità dell'offerta prima classificata.

La questione giueidica. La sentenza affronta la questione relativa all'applicabilitàdelle disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ai contratti attivi della pubblica amministrazione.

La soluzione. Il Collegio ha ritenuto che una procedura per la vendita di beni dello Stato deve ritenersi soggetta non già alla normativa del Codice dei contratti pubblici, bensì alla diversa disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al relativo regolamento attuativo.

A tale riguardo, l'art. 3 del Regio Decreto citato impone quale regola generale la pubblica gara, pertanto il procedimento per la vendita o alienazione di beni dello Stato deve avvenire secondo procedure concorsuali trasparenti, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, garantiti da adeguate forme di pubblicità (sul punto v. Corte dei Conti, sez. contr., n. 32 del 24 maggio 1999).

La sentenza afferma che, nonostante siano soggetti ai principi generali dell'attività amministrativa e a quelli della concorrenza e parità di trattamento, i contratti attivi della pubblica amministrazione sono sottratti all'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, prosegue la pronuncia, deve escludersi l'applicazione in via analogica ai contratti attivi di norme o istituti del Codice dei contratti pubblici atteso che la disciplina contenuta nel citato Codice non è generale ma speciale ed ha pertanto un ambito di applicazione particolare.

In conclusione, nel caso di specie è stata ritenuta legittima l'aggiudicazione al miglior offerente pur in assenza del procedimento di verifica di congruità dell'offerta.