Assegno di mantenimento in favore del coniuge e compensazione
22 Luglio 2020
Massima
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare. Non potendo il giudice dell'esecuzione modificare il contenuto del titolo esecutivo, deve ritenersi precluso al giudice dell'opposizione all'esecuzione distinguere, nell'ambito dell'unitario assegno di mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente effettivamente dovuta a titolo di mantenimento. Ne deriva la compensabilità del credito al mantenimento del coniuge, non essendo per tale credito operante il divieto dell'art. 447, comma 2, c.c.. Il caso
Nel corso dell'espropriazione immobiliare instaurata da Tizia nei confronti di Caio sulla base di una sentenza di separazione statuente l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento, Caio propone opposizione all'esecuzione eccependo la compensazione tra il credito di Tizia ed il proprio controcredito derivante dall'adempimento di un mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi. Instaurata la fase di merito del giudizio di opposizione, il Tribunale accoglie l'opposizione all'esecuzione e condanna Tizia al pagamento della somma eccedente la compensazione. La sentenza di primo grado è confermata dalla Corte di Appello di Palermo che, per quanto qui di interesse, osserva come il credito in forza del quale era stata instaurata l'espropriazione immobiliare non aveva natura strettamente alimentare e che non era stato dedotto e provato in quale misura lo stesso fosse eventualmente relativo agli alimenti in favore dei figli. Tizia impugna la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 447 c.c., 1246 c.c., 156 c.c. e 115 c.p.c. stante la mancata contestazione del fatto che il mantenimento era stato richiesto per sé e per i figli, sì che la natura alimentare del credito (relativa anche alla quota spettante al coniuge, privo di redditi) precludeva l'operatività della compensazione. La questione
Qual è il regime giuridico dell'assegno di mantenimento dovuto in favore del coniuge? Un simile regime è diverso da quello esistente per l'assegno di mantenimento in favore dei figli? Costituendo l'assegno di mantenimento in favore del coniuge un quid pluris rispetto alla prestazione dovuta a titolo di alimenti è possibile per il giudice dell'opposizione all'esecuzione scindere, con riferimento all'unitaria prestazione, una componente propriamente alimentare da una componente di mantenimento (sì da applicare a ciascuna di tali componenti il rispettivo regime giuridico)? È quindi possibile (come nel caso concreto chiedeva l'obbligato) compensare il credito per il pagamento del mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi con il credito da mantenimento in favore di uno di essi? Le soluzioni giuridiche
Con riferimento al profilo qui di interesse la Suprema Corte ritiene infondato il motivo di impugnazione, distinguendo la natura del credito al mantenimento dei figli da quella del credito al mantenimento del coniuge. Il credito relativo al mantenimento dei figli economicamente non indipendenti (pur se maggiorenni) è considerato, strutturalmente, come “propriamente alimentare”. Un simile credito, infatti, in quanto riferito a persona priva di autonomia economica (e, quindi, titolare di un diritto di sostentamento rapportato alla complessiva formazione della persona), ha per presupposto uno stato di bisogno del creditore. Esso, quindi, è indisponibile, impignorabile (salvo che per crediti a loro volta alimentari) e non compensabile. Il credito al mantenimento del coniuge, invece, trova -secondo la sentenza che qui si annota- fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale. Ne discende la diversità del regime quanto alla pignorabilità e compensabilità (che deve ritenersi pienamente operante). Né, prosegue la Suprema Corte, al fine di delimitare l'ambito di applicazione della compensazione, sarebbe possibile distinguere, con riferimento all'unitario assegno di mantenimento, una quota dovuta a titolo alimentare ed una quota dovuta invece a titolo (effettivo) di mantenimento. Una simile distinzione, infatti, per un verso imporrebbe di attribuire al giudice dell'esecuzione poteri di modificazione del titolo esecutivo dei quali lo stesso è sprovvisto e, per altro verso, comporterebbe un eccessivo aggravio del procedimento sotto il profilo istruttorio. Neppure una simile distinzione (nell'ambito dell'unitaria prestazione di mantenimento) sarebbe delineabile nella fase di merito del giudizio di opposizione. Non solo, infatti, tale fase di merito integra un incidente di cognizione pur sempre correlato alla procedura di espropriazione, ma, anche, risulta preclusa al giudice dell'opposizione all'esecuzione la modifica del titolo esecutivo formato da altro giudice. Del resto, una soluzione diversa da quella accolta sarebbe -secondo la Suprema Corte- in contrasto con il principio di ragionevole durata del procedimento esecutivo «comportando una dilazione procedimentale nei fatti sempre necessaria una volta che si assuma l'individualità di un'incomprimibile anche se magmatica quota alimentare nel credito azionato, unica non compensabile e, dunque, fisiologicamente inidonea a venir meno in tal modo (anche per compensazione legale)»; tanto anche in considerazione dei presupposti della compensazione quali delineati da Cass., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225. Da ultimo, l'inscindibilità delle componenti dell'assegno di mantenimento è ritenuta conseguenza anche della tassatività dei casi di impignorabilità (che si salda in modo diretto alla portata generale del principio codificato all'art. 2740 c.c.) e del correlato divieto di compensazione (art. 1246, n. 3, c.c.). Osservazioni
La decisione che si commenta costituisce una chiara presa di posizione su alcune questioni piuttosto ricorrenti nel contenzioso relativo alla esecuzione di titoli esecutivi formati all'esito del giudizio di separazione o divorzio. La sentenza delinea, in primis, una netta distinzione tra mantenimento dei figli e mantenimento del coniuge; distinzione che, fondata sulla struttura di tali diritti, comporta significative conseguenze quanto al regime giuridico delle situazioni soggettive in esame. Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore dei figli (che pure non veniva in concreto in rilievo) la pronuncia conferma l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo il quale tale assegno ha carattere “sostanzialmente alimentare” (tra le altre, Cass. civ., sez VI-III, 14 maggio 2018, n. 11689; Cass. civ., VI – I, 18 novembre 2016, n. 23569; Cass.civ., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 28987), sì che trova, per esso, applicazione il regime di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità desumibile dagli artt. 447 e 1246 c.c. e 545 c.p.c. Più cauta verso una simile equiparazione è, invece, la dottrina la quale ha sottolineato l'esistenza di “differenze rilevanti” (Sesta, 461) tra l'obbligo alimentare e quello di mantenimento. In particolare, tale secondo obbligo avrebbe contenuto più ampio rispetto al primo, non essendo teso a soddisfare i soli bisogni primari della persona, ma a far fronte alle esigenze di un soggetto in base alla valutazione del tenore di vita del nucleo familiare del quale fa parte; l'obbligo di mantenimento, inoltre, avrebbe quale presupposto uno status familiare e non lo stato di indigenza del beneficiario (Sesta, 461 – 462). Posizione analoga è stata espressa da chi ha comunque osservato come, in senso ampio, hanno carattere alimentare anche tutti gli obblighi di assistenza materiale della persona e, pertanto, anche l'obbligo di assistenza materiale del coniuge e l'obbligo di mantenimento del figlio minore (Bianca, 527 ss.). Secondo la sentenza che si commenta l'assegno di mantenimento spettante al coniuge ha, invece, rispetto a quello dovuto per il mantenimento dei figli, diversa natura e, di conseguenza, differente regime giuridico. La natura non alimentare di tale assegno è, dalla decisione che si annota, affermata in modo generalizzato, senza alcuna valorizzazione dell'entità della prestazione dovuta. A tale profilo quantitativo della prestazione -sia pur in relazione a pretese di ripetizione delle somme indebitamente versate sulla base di provvedimenti non definitivi successivamente modificati- la giurisprudenza di legittimità ha invece fatto riferimento allorquando ha ritenuto che la non elevata entità delle somme dovute sia tale da far ritenere che le stesse «siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare» (Cass. civ., I, 20 marzo 2009, n. 6864 -tuttavia, nel senso che la ridotta entità delle somme dovute al coniuge non necessariamente sia indice della natura alimentare della prestazione, v. Arceri, 602). Secondo un orientamento piuttosto diffuso della giurisprudenza di legittimità la domanda di alimenti è un minus rispetto a quella di mantenimento. Un simile indirizzo è stato sovente ribadito in particolare per escludere la novità della domanda di alimenti proposta in appello a fronte di una domanda di (solo) mantenimento proposta in primo grado (tra le tante, Cass. civ., sez. VI-I, 21 novembre 2017, n. 27695; Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2013, n. 10718; Cass. civ., I, 19 giugno 1996, n. 5677). Non è questa la sede per approfondire tale orientamento (il quale, per la verità, per quanto mosso da un comprensibile intento, non risulta fondato su una esplicita comparazione della causa petendi e del petitum della domanda di mantenimento e di quella di alimenti). Ai fini delle presenti, brevi considerazioni rileva invece che la sentenza che si annota si mostra consapevole del fatto che l'assegno di mantenimento comprende quello dovuto a titolo di alimenti ed ha quindi contenuto maggiore di quest'ultimo (così, del resto, già Corte cost., 30 novembre 1988, n. 1041); ciò nonostante la decisione -convincentemente- esclude che si possa, in sede di opposizione all'esecuzione, scindere, con riferimento all'unitaria prestazione dovuta, la quota alimentare dalla quota di mantenimento (sì da applicare un differente regime giuridico -anche in relazione alla compensazione- a ciascuna delle due componenti). Una simile preclusione è (quanto alla fase camerale del giudizio di opposizione all'esecuzione) conseguenza diretta del ruolo del giudice dell'esecuzione il quale non risolve questioni di diritto, ma pronunzia provvedimenti ordinatori, tesi al tempestivo soddisfacimento del diritto del creditore, salvo il diritto del debitore alla regolarità formale del procedimento (De Stefano, 40-41). Nell'esercizio di simili poteri, il giudice dell'esecuzione può interpretare il titolo esecutivo (eventualmente avvalendosi anche degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato -tra le altre, v. Cass. civ., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11066; De Stefano, 47 ss.), ma mai modificarlo. Analoga preclusione sussiste anche in capo al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Non solo, infatti, la fase di cognizione dell'opposizione disciplinata a partire dall'art. 615 c.p.c. costituisce momento -eventuale- di un pur unitario giudizio correlato all'espropriazione (sul punto si veda anche Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2018, n. 25170), ma, anche, in quanto giudice di una differente cognizione, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non potrebbe modificare un titolo giudiziale formatosi in altra sede. Ferma la natura assorbente delle citate ragioni preclusive alla distinzione tra componente di mantenimento e componente alimentare dell'unico assegno, qualche perplessità desta, invece, il riferimento (quanto meno ove lo stesso sia inteso in senso assoluto) dalla sentenza fatto all'ulteriore preclusione derivante dall'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento esecutivo. Se è indiscutibile che la durata del processo assume rilievo anche nella prospettiva del giusto processo cui fa riferimento l'art. 111 Cost. (ex plurimis, Comoglio, 85 ss.), non può sottacersi che la natura fondamentale del diritto agli alimenti potrebbe giustificare (ove, si ribadisce, non sussistessero le -insuperabili- preclusioni sopra indicate) il compimento di non complesse attività istruttorie tese a preservare il diritto agli alimenti. Merita in ogni caso di esser condiviso l'esito cui giunge la Suprema Corte con la sentenza che si annota: nei limiti in cui sussistano i presupposti indicati da Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225, dovrà ritenersi ammessa la compensazione del credito di mantenimento spettante al coniuge con un controcredito del coniuge obbligato. Un simile esito appare del tutto coerente con la portata eccezionale (in quanto in deroga al generale principio codificato all'art. 2740 c.c.) dei casi di impignorabilità e del correlato divieto di compensazione. ARCERI, La compensazione come mezzo di estinzione delle obbligazioni di mantenimento, tra utopia e realtà, in Fam dir., 6, 2010, 600 ss.; BIANCA, Diritto civile. 2.1 La famiglia, Milano, 2017; COMOGLIO, Etica e tecnica del “giusto processo”, Torino, 2004; DE STEFANO, Titolo esecutivo e precetto, in Cardino, Romeo (a cura di), Processo di esecuzione. Profili sostanziali e processuali, Padova, 2018; SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2019. |