Utilizzabilità degli indirizzi PEC risultanti dall'IPA per le notifiche alla PA
22 Luglio 2020
L'art. 28 del d.l. n. 76/2020 ha reso ammissibile l'utilizzazione degli indirizzi PEC risultanti dall'IPA (art. 6-ter, d.lgs. n. 82/2005) per la notifica telematica degli atti processuali a tutte le pubbliche amministrazioni? La disposizione è immediatamente vigente?
L'art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (entrato in vigore, ai sensi dell'art. 65, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), intervenendo sugli artt. 16, co. 12 e 13 e 16-ter, co. 1-bis del d.l. n. 179/2012, ha introdotto una nuova modalità di notificazione degli atti in forma telematica nel caso in cui l'Amministrazione abbia omesso di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia al fine dell'iscrizione nel ReGIndE.
La disposizione sembra aver inteso porre rimedio alle oscillazioni giurisprudenziali registrate in merito alla validità della notificazione eseguita presso un indirizzo PEC estratto da un elenco diverso da quest'ultimo, offrendo una alternativa ulteriore rispetto alla notificazione in forma cartacea.
Pertanto, ferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di domiciliazione delle Amministrazioni beneficiarie del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, nel caso in cui una P.A. abbia omesso di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia per l'iscrizione nel ReGIndE, la risposta al quesito non può che essere affermativa. |