Utilizzabilità degli indirizzi PEC risultanti dall'IPA per le notifiche alla PA

22 Luglio 2020

L'art. 28 del d.l. n. 76/2020 ha reso ammissibile l'utilizzazione degli indirizzi PEC risultanti dall'IPA (art. 6-ter, d.lgs. n. 82/2005) per la notifica telematica degli atti processuali a tutte le pubbliche amministrazioni? La disposizione è immediatamente vigente?

L'art. 28 del d.l. n. 76/2020 ha reso ammissibile l'utilizzazione degli indirizzi PEC risultanti dall'IPA (art. 6-ter, d.lgs. n. 82/2005) per la notifica telematica degli atti processuali a tutte le pubbliche amministrazioni? La disposizione è immediatamente vigente?

L'art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (entrato in vigore, ai sensi dell'art. 65, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), intervenendo sugli artt. 16, co. 12 e 13 e 16-ter, co. 1-bis del d.l. n. 179/2012, ha introdotto una nuova modalità di notificazione degli atti in forma telematica nel caso in cui l'Amministrazione abbia omesso di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia al fine dell'iscrizione nel ReGIndE.

La disposizione sembra aver inteso porre rimedio alle oscillazioni giurisprudenziali registrate in merito alla validità della notificazione eseguita presso un indirizzo PEC estratto da un elenco diverso da quest'ultimo, offrendo una alternativa ulteriore rispetto alla notificazione in forma cartacea.
Segnatamente, la novella prevede che, qualora l'Amministrazione non risulti iscritta nel ReGIndE, la notificazione possa essere validamente eseguita presso il domicilio digitale coincidente con l'indirizzo PEC risultante nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (c.d. “Indice PA”); peraltro, la nuova formulazione del d.l. n. 179/2012 prevede che, ove in quest'ultimo elenco risultino indicati, per la stessa Amministrazione, più indirizzi PEC, la notificazione deve essere effettuata presso quello primario indicato nella sezione ente della P.A. destinataria.
Nel caso, poi, in cui sussista l'obbligo di notificazione in relazione a specifiche materie presso organi od articolazioni delle P.A., la notificazione può essere eseguita all'indirizzo PEC ivi indicato in riferimento ai detti organi ed articolazioni.

Pertanto, ferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di domiciliazione delle Amministrazioni beneficiarie del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, nel caso in cui una P.A. abbia omesso di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della giustizia per l'iscrizione nel ReGIndE, la risposta al quesito non può che essere affermativa.
In tal caso, pertanto, la notificazione può essere validamente eseguita con le modalità prescritte dall'art. 3-bis, l. n. 53/1994 e conformemente alle regole tecnico-operative per l'attuazione del P.A.T. di cui all'All. 1 al d.P.C.S. n. 134/2020 presso l'indirizzo PEC risultante nell'elenco “IPA”.

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