È valida la notifica PEC della cartella esattoriale contenente file con estensione .pdf anziché .p7m?

Redazione scientifica
22 Luglio 2020

Non è affetta da invalidità la notifica via PEC della cartella esattoriale contenente file con estensione .pdf anziché .p7m poiché il rinvio delll'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973d alle norme sulle notificazioni previste per il processo civile comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo.

Così ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 15096/20, depositata il 15 luglio.

La CTR Campania, in una controversia relativa all'impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento, rigettava l'appello dell'agenzia delle Entrate-Riscossione ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse valida poiché avvenuta tramite messaggio PEC contenente il file della cartella con estensione .pdf anziché .p7m. Infatti, solo la seconda versione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, la paternità dell'atto.
Avverso la decisione popone ricorso l'Ente della Riscossione lamentando violazione di legge ove la CTR ha rilevato che l'immodificabilità del file si associ alla sola estensione .p7m..

La Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che secondo cui «la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti la diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, c. 5, d.p.r. n. 602/1973 all'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) in ragione dell'avvenuta trasmissione di un file con estensione .pdf e non .p7m».
Inoltre, proseguono i Giudici, le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, nonostante abbiano le diverse estensioni .p7m e .pdf.
Alla luce di tali considerazioni, risulta chiaro che la CTR ha errato nel ritenere che solo l'estensione .p/m può attestare la certificazione della firma.
Chiarito questo, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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