È valida la notifica PEC della cartella esattoriale contenente file con estensione .pdf anziché .p7m?
22 Luglio 2020
Così ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 15096/20, depositata il 15 luglio.
La CTR Campania, in una controversia relativa all'impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento, rigettava l'appello dell'agenzia delle Entrate-Riscossione ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse valida poiché avvenuta tramite messaggio PEC contenente il file della cartella con estensione .pdf anziché .p7m. Infatti, solo la seconda versione garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, la paternità dell'atto.
La Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che secondo cui «la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti la diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, c. 5, d.p.r. n. 602/1973 all'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) in ragione dell'avvenuta trasmissione di un file con estensione .pdf e non .p7m». (Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |