Se la procedura è aperta non si applica il principio di rotazione

Simone Abrate
22 Luglio 2020

La procedura di gara può qualificarsi come “aperta” solo se possono presentare offerta tutti gli operatori che ne abbiano interesse. Conseguentemente, una procedura, benché sotto-soglia, ove preceduta dall'avviso di un'indagine di mercato pubblicato ai sensi dell'art. 29, del codice e rivolto a tutti gli operatori del settore, con la previsione di un successivo invito per coloro che, in possesso dei relativi requisiti, avessero manifestato interesse alla prestazione del servizio, è correttamente qualificata come “procedura aperta” e in quanto tale sottratta al principio di rotazione, che precluderebbe l'aggiudicazione alla precedente impresa affidataria. Peraltro, non può incedere incidere sulla natura della procedura in esame l'effettivo numero dei concorrenti, nella misura in cui per l'individuazione dei medesimi l'amministrazione si sia rivolta al mercato.

Il caso. Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione di un appalto di servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del codice, denunciando la violazione del principio di rotazione, atteso che alla gara era stata inviata la precedente affidataria, risultata poi aggiudicataria.

La soluzione del Consiglio di Stato. Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, osservando che non si trattava di procedura di natura ristretta – per le quali soltanto trovava applicazione il principio della rotazione – bensì di procedura aperta, essendo la stessa stata preceduta dall'avviso, ritualmente pubblicato, di un'indagine di mercato con invito a partecipare alla gara rivolto a tutti gli operatori che avessero manifestato interesse. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto la procedura risulta essere stata aperta a tutti gli operatori del mercato di riferimento, con la conseguenza che va esclusa la natura ristretta della procedura in questione, essendo irrilevante la circostanza che, all'esito dell'avviso di indagine di mercato ritualmente pubblicato avessero manifesto interesse solo due imprese, unicamente rilevando che l'amministrazione non abbia effettuato un affidamento diretto né abbia rivolto un invito ad alcuni operatori economici discrezionalmente selezionati, ma abbia demandato al mercato l'individuazione dei concorrenti interessati a presentare la propria offerta per la prestazione del servizio. Prosegue il Consiglio di Stato confermando che - secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. III, 25 aprile 2020) - in siffatte fattispecie, trattandosi di procedure aperte, non è applicabile il principio di rotazione sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso, anche il punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.).

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